Solo in data di Mercoledì 15 Maggio sono usciti gli ultimi chiarimenti del Fisco per aderire al ravvedimento speciale in scadenza Venerdì 31 Maggio 2024. Ricordiamo che, entro tale data, vanno versate cumulativamente 5 delle 8 rate inizialmente previste dalla Tregua Fiscale.
Scade il 31 maggio 2024 il termine per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022; stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti.
Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni offerte dall’Agenzia Entrate, che ci consente di esaminare l’istituto e le novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (Dl n. 2015/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Dl n. 39/2024).
Il ravvedimento speciale

Al di là della riduzione della sanzione rispetto all’ordinario ravvedimento, viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo.
Le istruzioni del Fisco
Le indicazioni fornite dalla circolare n. 2/E/2023
- Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni trasmesse – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cosiddette dichiarazioni tardive – cfr. circolare n. 10/E/2010); infatti, ai sensi del comma 7, dell’articolo 2, del DPR n. 322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
- È consentita la regolarizzazione delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Per quanto non derogato espressamente, infatti, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario; pertanto, le Entrate confermano quanto precisato con la circolare n. 42/E/2016, paragrafo 3.1.1, secondo cui:
“Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.
- In caso di inadempimento nei pagamenti rateali,…
“non possono applicarsi le previsioni di cui all’art.15-ter del DPR n. 602 del 1973 (ad esempio, la

