La rottamazione delle cartelle che porta a sanare il debito fiscale è una causa di non punibilità in caso di reati di omesso versamento?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che – una volta rottamate le cartelle, attraverso un piano di pagamento dei debiti tributari IVA, che avevano condotto alla contestazione del reato di cui all’art. 10-ter, del D.Lgs. n. 74/2000 (Omesso versamento IVA) – non è invocabile la causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, non si sia provveduto al pagamento integrale del debito tributario, seppure con esclusione di sanzioni e interessi.
Il caso: rottamazione dell’IVA 2016
L’imputato aveva concordato con la Agenzia delle Entrate un piano di pagamento dei debiti tributari (cd. “rottamazione”), tra cui anche quello relativo all’imposta evasa, ossia l’IVA 2016, ma dalla documentazione acquisita non era possibile individuare il periodo di imposta cui si riferiva il versamento della somma di 243.575,20 che la società amministrata dall’imputato aveva effettuato il 2 agosto 2019.
Non poteva dunque ritenersi comprovato il presupposto dell’invocata causa di non punibilità, ovvero il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La Corte di appello ha confermato la valutazione in parte qua del giudice di primo grado, ribadendo che era ostativa all’operativa dell’art. 13, del D.Lgs. n. 74/2000, la circostanza che, entro il limite processuale previsto dall’art. 492 del codice procedura penale, non era stato pagato l’intero debito concernente l’imposta evasa, fermo restando che il rispetto del piano concordato con l’Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento delle rate, pur non escludendo la punibilità, era certamente elemento da valutare positivamente in relazione alla condotta generale dell’imputato.
La norma sotto osservazione
L’art. 13, comma 1, del DLgs. n. 74 del 2000, come modificato ad opera dell’art. 11 della legge n. 158 del 2015, recita:
“i reati di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10 quater DLgs 10