Ai fini dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA è sufficiente il dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.
L’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20/4/2023, n. 16748, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di elemento soggettivo del reato di omesso versamento Iva.
Il caso: la responsabilità del legale rappresentante per omesso versamento IVA
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato di omesso versamento IVA di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, perché, nella qualità di legale rappresentante di una Srl, aveva omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto.
Avverso tale pronuncia l’imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza, per quanto di interesse, per avere reputato sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, in particolare non avendo a suo avviso la Corte adeguatamente illustrato le ragioni per le quali l’imprevedibile crisi strutturale sofferta dalla società non fosse stata riconosciuta quale causa di forza maggiore e fattore scriminante del comporta