La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che:
“in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente,…, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati In tema di verifiche tributarie”.
Violazione del termine di permanenza e limite dei 30 giorni: un caso in Cassazione
L’attuale dettato normativo – comma 5, dell’art. 12, della citata L. n. 212/2000, frutto delle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett. c, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 -, in tema di violazione del termine di permanenza degli operatori dell’A.F. a seguito di verifiche fiscali, prevede che:
“la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio……..
Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
La norma, invece, nella sua versione originaria prevedeva così:
“La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio………”.
I dubbi inerenti il limite dei 30 giorni
Il dettato normativo, nella vigenza dell’originaria versione, è stato e continua ad essere oggetto di un vivace dibattito[1], che ha visto, sostanzialmente, due fronti opposti:
- da una parte coloro che ritengono che la disposizione abbia voluto riferirsi al limite massimo della durata della verifica;
- dall’altra parte la tesi dell’Amministrazione finanziaria, formalizzata nella circolare della G.d.F. n. 250400 del 17.8.2000 e nella circolare n. 64/E del 27.6.2001 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine dei 30 giorni va calcolato sulla base degli effettivi giorni di permanenza dei verificatori (civili o militari) presso l’azienda, non conteggiando, ai fini del calcolo, i singoli contatti (per es. per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc.), procedendo alla sospensione della verifica in tutti quei casi in cui si devono effettuare eventuali controlli di coerenza esterna (controlli incrociati), o comunque altre attività.
Sin da subito abbiamo aderito all’interpretazione assunta dalla G.D.F e dall’Agenzia delle Entrate, in quanto coerente, a nostro avviso, con il dettato legislativo (che oggi ha, di fatto, trovato conferma nelle modifiche legislative introdotte): la norma parla di permanenza e non di durata e pertanto la sospensione della verifica, per qualsiasi motivo, fa venire meno la permanenza effettiva dei militari e/o dei civili operanti presso la sede del contribuente.
Le conclusioni del Secit
E a queste conclusioni era giunto pure il Secit – delibera n. 42/2002 – secondo cui:
“se da un punto di vista funzionale e, direi, anche etico è sacrosanto che si cerchi di abbreviare al massimo lo stato di disagio e di crisi che inevitabilmente comporta la presenza di estranei presso i locali dell’azienda o dello studio artistico o professionale, è altrettanto giusto coniugare