In tema di notifica dell’atto impositivo se la consegna è avvenuta all’addetto alla casa (persona di famiglia o portiere), l’inoltro della raccomandata informativa è obbligatoria ogni qualvolta il consegnatario non è il destinatario dell’atto, sia se la notifica è eseguita dai messi comunali o dai messi speciali, essendo necessaria detta raccomandata anche nel caso in cui l’atto sia consegnato nelle mani di un addetto alla casa.
Notifica degli atti tributari: la normativa
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile e art. 60 del Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992, recante la disciplina delle comunicazioni e notificazioni in ambito tributario.
La notifica “brevi manu” è eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario nonché di messi speciali autorizzati dall’amministrazione finanziaria o attraverso il servizio postale: in tal caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.
L’art. 140 codice procedura civile prevede che, in caso di irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica dandone notizia affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, dandone notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa).
Circa l’eventuale responsabilità civile dell’Ufficiale giudiziario, questa si ha allorché è lui stesso a commettere un atto nullo (ad es. notifica comunque eseguita anche sapendo che il destinatario si è trasferito in altro luogo) e ne risponde penalmente a seguito di querela di falso.
“La raccomandata informativa, prova indefettibile del