Decreto lavoro 2023: i beneficiari dell’assegno di inclusione

È istituito l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  n. 76 del 30 marzo 2023 del Decreto lavoro 2023 cambiano, dal 5 maggio scorso, molte disposizioni che interessano i datori di lavoro.

 

L’assegno di inclusione

decreto lavoro 2023 assegno di inclusione È prevista l’istituzione dell’Assegno di inclusione, indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza. Tale misura, prevista dal 1° gennaio 2024, rappresenta una misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa.

Il comma 1, dell’articolo 1, del Decreto lavoro 2023, qualifica, in particolare, l’Assegno di inclusione come una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

È , altresì, specificato che tale misura è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il successivo comma 2, specifica che l’istituto si configura come una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L’Assegno di inclusione, come sottolineato nello stesso preambolo del decreto-legge in esame, si colloca dunque nell’ambito delle nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli.

 

I beneficiari dell’assegno di inclusione

L’articolo 2, del Decreto lavoro 2023, è volto ad individuare la platea dei beneficiari dell’Assegno per l’inclusione, individuando una serie di requisiti, il cui possesso consente l’accesso al beneficio, provvedendo altresì a regolare i rapporti tra la misura in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.

In particolare, il comma 1, dell’articolo 2, prevede il riconoscimento, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, del beneficio a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita dal regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 1591, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età.

Per l’accesso al beneficio devono concorrere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio, congiuntamente diversi requisiti, con riferimento alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e alla mancanza di sentenze definitive di condanna.

Tali requisiti devono essere posseduti congiuntamente, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio, da parte dei nuclei familiari.

 

Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno

La lettera a), del comma 2, del citato articolo 2 specifica che, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve possedere cumulativamente i requisiti di seguito illustrati.

 

Con riferimento specifico ai requisiti della cittadinanza e del soggiorno, il componente richiedente il beneficio, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, deve essere:
  • cittadino dell’Unione europea o familiare di cittadino dell’Unione europea. In quest’ultimo caso il richiedente deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

ovvero

  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

ovvero

  • titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

 

Con riferimento alla status di protezione internazionale, giova ricordare che, come segnalato nel comunicato della Commissione europea del 15 febbraio 2023, nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione medesima nei confronti dell’Italia, essa ha segnalato che:

“il regime di reddito minimo italiano discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, i quali non hanno accesso a tale prestazione, in violazione della direttiva 2011/95/UE”.

La previsione della concessione del beneficio dell’Assegno di inclusione ai soggetti titolari dello status di protezione internazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2, appare volta a superare tale rilievo.

 

Con riferimento specifico al requisito della residenza, il richiedente deve, cumulativamente

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  • al momento della presentazione della richiesta, essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Relativamente al requisito della residenza, il citato comunicato della Commissione europea con riferimento ai cittadini dell’UE, afferma che:

    “le prestazioni di sicurezza sociale come il “reddito di cittadinanza” dovrebbero essere (…) pienamente accessibili ai cittadini dell’UE che sono lavoratori subordinati o autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato.

    Inoltre, i cittadini dell’UE non impegnati in un’attività lavorativa per altri motivi dovrebbero poter beneficiare della prestazione alla sola condizione di essere legalmente residenti in Italia da almeno tre mesi.”

  • al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, essere residente in Italia. Devono anche risiedere in Italia i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza

 

Condizione economica

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve possedere congiuntamente:

  • valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013;
     
  • valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
    La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
    Il requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
     
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
     
  • valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.
    Tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

 

In particolare, ai fini del calcolo del reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159/2013:

  • sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi;
     
  • sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159/2013, in materia di ISEE corrente;
     
  • non si computa quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
     
  • sono inclusi nel valore del reddito familiare medesimo, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

 

Con riguardo ai trattamenti assistenziali, il comma 7, specifica che nel valore degli stessi non rilevano le:

  • erogazioni relative all’assegno unico e universale;
     
  • erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
     
  • specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio dell’assegno di inclusione, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
     
  • maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio dell’assegno di inclusione;
     
  • riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
     
  • erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

 

Godimento dei beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
     
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 1717, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

 

Mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e mancanza di sentenze definitive di condanna

Con riferimento a tali requisiti, ai fini della fruizione del beneficio, si prevede per il “beneficiario” la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

 

Scala di equivalenza

I commi 4 e 5, dell’articolo 2, del Decreto lavoro 2023 si riferiscono alla scala di equivalenza.

In particolare, il comma 4 è volto a determinare il parametro della scala di equivalenza.

Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo:

  • è pari a 1;
     
  • è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, di:
     

    1. 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, come previsto dall’allegato 3, del DPCM n. 159 del 2013, che differenzia, ai fini ISEE, la condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza;
       
    2. 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
       
    3. 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 5;
       
    4. 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
       
    5. 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il comma 5, dell’articolo 2, prevede che non sono conteggiati nella scala di equivalenza:

  • i componenti del nucleo familiare per il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
     
  • i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

 

Nucleo familiare

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, del DPCM n. 159/20139.

Si prevede, inoltre, l’applicazione delle seguenti disposizioni:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
     
  • i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Il comma 8, dell’articolo 2, specifica che i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e sono valutati a tal fine.

 

Beneficio economico

L’articolo 3, del Decreto lavoro 2023, in esame è volto a disciplinare le modalità di calcolo dell’Assegno di inclusione, la relativa durata, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della situazione occupazionale, reddituale o del nucleo familiare.

L’Assegno di inclusione, erogato su base annua, è composto da:

  • un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
     
  • un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (come dichiarato a fini ISEE) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
    Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

 

Durata ed erogazione

Ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, il beneficio è erogato ogni mese per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.

 

Natura e valore del beneficio

Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti, il beneficio, esente dal pagamento dell’IRPEF (ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.P.R. 601/ 1973) e qualificato come sussidio di sostentamento a vantaggio di persone comprese nell’elenco dei poveri di cui dell’art. 545 codice procedura civile, non può essere inferiore ad euro 480 annui (commi 3 e 4).

 

Variazioni delle condizioni occupazionali

I commi 5 e 6, dell’articolo 3, sono volti a disciplinare la compatibilità dell’Assegno di inclusione con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente autonomo e dipendente, e le eventuali rideterminazioni del beneficio medesimo a seguito della variazione delle condizioni occupazionali.

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio:

  • il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
    Si specifica al riguardo che sono oggetto di comunicazione all’INPS soltanto i redditi che eccedono questo limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
     
  • il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.

Il reddito derivante dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della medesima, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo.

Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio della attività – come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie – senza che il lavoratore abbia reso la comunicazione, è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio fino all’ottemperanza di questo obbligo e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali, vi è la decadenza del beneficio.

Nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (sia in forma individuale, sia di partecipazione) da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, a pena di decadenza dal beneficio, la stessa è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente il suo inizio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

A titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, il beneficio economico dell’Assegno di inclusione non subisce variazioni (ferma restando la durata complessiva del medesimo) ed è successivamente aggiornato ogni trimestre (avendo a riferimento il trimestre precedente).

Il reddito concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui.

 

Modalità di richiesta

L’Assegno di inclusione è richiesto all’INPS, tramite modalità telematiche.

L’INPS provvede al riconoscimento del beneficio, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte; ciò sulla base delle informazioni che sono disponibili nelle proprie banche dati o attraverso quelle messe a disposizione dai comuni, dai Ministeri della giustizia e dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal PRA e dalle altre pubbliche amministrazioni che detengono i dati necessari per la verifica dei requisiti medesimi, attraverso sistemi di interoperabilità.

 

Fonte: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro 2023).

 

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A cura di Federico Gavioli

Venerdì 19 maggio 2023