Tregua fiscale 2023: rientrano gli atti di recupero dopo il decreto Bollette

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 4 aprile 2023

Vediamo come il decreto bollette viene incontro ai contribuenti che hanno impugnato atti di recupero in assenza di istruzioni per aderire alla Tregua Fiscale 2023...

Il recentissimo D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 (decreto bollette) riscrive il calendario della pace fiscale e apporta una serie di modifiche: in questo nostro intervento puntiamo l’attenzione sugli atti di recupero.

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Atti di recupero e pace fiscale

tregua fiscaleCome è noto, la Legge di Bilancio per il 2023 – L. n. 197 del 29 dicembre 2022 - con il comma 181 del maxi art. 1, estende la definizione prevista per gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, contenuta nel precedente comma 180, agli atti di recupero.

Detto comma 180, dell’art. 1, della L. n. 197/2022, introduce la definizione in acquiescenza, ai sensi dell’art.15, del D.Lgs. n. 218/1997, degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, alla data del 1° gennaio 2023 e degli atti notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con l’applicazione delle sanzioni ad 1/18 di quelle irrogate.

Sono esclusi in ogni caso dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, conv. con modif. dalla L. n .227/1990.

Il rinvio integrale, operato dal comma 181, dell’articolo 1, della L. n. 197/2022, alle disposizioni del comma 180, permette la definizione, in acquiescenza, degli atti di recupero pendenti (non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023) e di quelli potenziali (notificabili entro il 31 marzo 2023), a sanzioni ridotte (1/18 delle sanzioni irrogate, rispetto ad 1/3 ordinariamente previsto).

La data di perfezionamento della definizione è mobile, atteso che è ancorata al termine di proposizione del ricorso. In pratica, entro i termini ordinariamente previsti per ricorrere – 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto, in assenza di sospensioni dei termini – il contribuente deve provvedere al pagamento.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (quando, invece, ordinariamente è possibile la rateizzazione in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro).

Al di là dell’inquadramento – allo stato temporaneo - degli avvisi di recupero nell’ambito degli atti di accertamento, la circolare n. 2/E/2023 ha affermato che con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, la definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata, prevista dall’eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.

 

Attenzione a tasso d'interesse legale e divieto di compensazione

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022).

In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

A fronte dei vantaggi sanzionatori è esclusa la compensazione, prevista dall’articolo 17 del D.Lgs.n.241/1997, che rimane utilizzabile ma a sanzioni ordinarie.

 

Il lieve inadempimento

Il legislatore mantiene ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.218/1997, non derogate. E di conseguenza è utilizzabile il cosiddetto lieve inadempimento, di cui all’articolo 15-ter, del D.P.R.n.602/1973, norma che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento per:

  1. insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
  2. tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. Detta disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs.n.218/1997.

Inoltre, proprio il rinvio alle norme del D.Lgs.n.218/1997, non derogate, consente di ritenere, in forza di quanto previsto dall’art.15, del D.Lgs.n.218/1997, che la condizione per poter usufruire dell’acquiescenza risiede nella rinuncia all’impugnazione e alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

Ricordiamo che la stessa CM. n. 2/2023 ha affermato che in base alle regole generali di cui all’art.15, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, l’acquiescenza presuppone la rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, e pertanto la definizione agevolata ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 (secondo le regole di cui al comma 180, dell’art.1, della L. n. 197/2022) è ugualmente preclusa in caso di accertamento non preceduto da invito dell’Ufficio di cui agli artt.5 e 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.

Oltretutto, nello specifico degli avvisi di recupero, l’Amministrazione finanziaria ha sempre negato la possibilità di accedere all’istituto deflativo, tant’è che le stesse avvertenze all’atto di recupero non prevedono la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione (così che non si può godere della sospensione dei termini prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997), contemplando la sola possibilità di versare le somme complessivamente dovute entro il termine di proposizione del ricorso, ovvero di impugnare.

 

Le novità del decreto Bollette

Il comma 1, dell’art.17, del D.L. n. 34/2023, in vigore dal 31 marzo, dispone che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'art.1, commi 180 e 181, della L.n.197/2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

In pratica, il legislatore, per venire incontro a quei contribuenti che, in attesa di istruzioni e provvedimenti attuativi, nel dubbio, hanno impugnato gli atti (e quindi fuori dalla acquiescenza e dalla definizione liti), ha recuperato gli atti chiusi nel periodo che va dal 2 gennaio al 15 febbraio 2023.

 


Martedì 4 Aprile 2023

a cura di Gianfranco Antico

 

Parleremo delle novità della tregua fiscale nel prossimo webinar del 14 aprile...⇓⇓⇓

La tregua fiscale dopo il Decreto Bollette

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