Sospensione degli ammortamenti 2022: alcune precisazioni

Nel pieno della stagione dei bilanci 2022, proponiamo un breve approfondimento in merito alla sospensione degli ammortamenti.
Ad essa infatti occorre che amministratori, sindaci e revisori facciano particolare attenzione.

Sospensione degli ammortamenti nei bilanci al 31/12/2022

sospensione ammortamenti bilancio 2022Il cosiddetto decreto Mille proroghe (D.L. n. 198/2022) ha [come riportato in altro contributo pubblicato su CommercialistaTelematico nello scorso mese di gennaio dal titolo “Sospensione ammortamenti e sterilizzazione delle perdite: le opportunità dal Milleproroghe 2023″] esteso anche all’esercizio 2022 la possibilità di sospendere fino al 100% le quote di ammortamenti.

In un contributo più recente dal titolo “Sospensione degli ammortamenti: valutazioni dell’amministratore e del revisore legale”, abbiamo evidenziato le considerazioni da fare prima di avvalersi di tale possibilità, non solo nei panni dell’amministratore, ma anche – e soprattutto – in quelli del revisore/sindaco.

Nonostante sia il terzo anno di vita di tale norma derogatoria, ad oggi sussistono ancora domande tra gli operatori del settore, alle quali vogliamo dare risposta in questo scritto.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, la norma non riguarda i professionisti, mentre sono senz’altro interessate le imprese in contabilità semplificata.

Attenzione poi al “recupero” della contabilizzazione degli ammortamenti sospesi.

Taluna dottrina, infatti, muovendo dall’assunto che la norma impone il prolungamento di un anno del periodo di ammortamento, ritiene che esso sia una condizione inderogabile per avvalersi della sospensione.

Non siamo del parere che tale condizione sia prevista, e non solo per non contravvenire con la ratio della norma, ma anche perché l’OIC non scarta l’ipotesi dell’applicazione della sospensione nel caso in cui la vita utile non possa essere prolungata, come può avvenire nel caso di vincoli contrattuali sul bene strumentale.

 

Sospensione totale o parziale

Ciò detto, il recupero è diverso a seconda che la sospensione sia totale o parziale.

Nel primo caso, la quota di ammortamento sospesa:

  • va rinviata di un anno, se la vita utile del bene può risultare estensibile; in tal caso, occorrerà iscrivere le imposte differite (nel caso in cui gli ammortamenti verranno dedotti extracontabilmente), che verranno recuperate in soluzione unica al termine della procedura;
     
  • va spalmata lungo la vita utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti, qualora la vita utile non sia allungabile; le imposte differite (sempre nel caso in cui gli ammortamenti verranno dedotti extracontabilmente) verranno in questo caso ovviamente recuperate gradualmente, non in soluzione unica.

Nel secondo caso, la quota di ammortamento sospesa non può essere rinviata di un anno, ma occorre spalmarla lungo la vita utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti, a prescindere dalla allungabilità o meno della vita utile.

La deduzione extracontabile non è obbligatoria; tale scelta, che ovviamente sterilizza la sospensione dal punto di vista fiscale (portando quindi ad un perfetto allineamento tra ammortamento civilistico e fiscale), è l’unica che permette di evitare le variazioni (in diminuzione) nel Modello Redditi e la gestione della fiscalità differita.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 26 aprile 2023