Sospensione ammortamenti e sterilizzazione delle perdite: le opportunità dal Milleproroghe 2023

Due importanti interventi del decreto Milleproroghe 2023 riguardano la sospensione degli ammortamenti e la sterilizzazione degli effetti degli obblighi di riduzione del capitale per perdite; si tratta di due interventi volti a sostenere il mondo imprenditoriale messo sotto stress anche nel 2022.
Gli interventi si applicano ai bilanci in chiusura al 31/12/2022.

sospensione ammortamentiPer fronteggiare la situazione emergenziale, il Legislatore ha adottato negli scorsi anni delle misure volte a sollevare le aziende da appesantimenti economici e civilistici. Ci stiamo riferendo, come si sarà sicuramente compreso, alla sospensione degli ammortamenti e al rinvio di taluni adempimenti conseguenti alle perdite di bilancio.

Il decreto cosiddetto “milleproroghe 2023”, recentemente varato, ha provveduto ad estendere anche ai bilanci 2022 tali norme.

 

Il rinnovo della sospensione degli ammortamenti

In particolare, nell’art. 3 comma 8 del D.L. n. 198/2022, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis e seguenti del D.L. n. 104/2020 convertito, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2) codice civile, non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Resta fermo l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di incapienza, ossia di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento sospesa, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Di tale circostanza, nonché della fruizione di tale facoltà, va data adeguata informazione in Nota integrativa.

 

​Riduzione del capitale per perdite: la sterilizzazione degli effetti

Il secondo rinvio è contenuto nell’art. 3 comma 9 dello stesso D.L. n. 198/2022, che prevede che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

Anche per questa operazione occorrerà dare informazione nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della origine delle perdite nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Si tenga presente, infine, che tale novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data.

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 9 Gennaio 2023