Anche per l’esercizio 2023 sarà consentito fruire della possibilità di non effettuare in tutto o in parte gli ammortamenti dei beni strumentali materiali e immateriali. Una facoltà inizialmente prevista per l’esercizio 2021, successivamente estesa all’esercizio 2022 e quindi al 2023.
Una misura che, probabilmente, richiederebbe in ogni caso una corretta valutazione della durata utile del bene, posto che l’allungamento del periodo di utilizzabilità del bene non può certo essere l’effetto automatico di una disposizione normativa, bensì il risultato di una valutazione che individui quantomeno un rallentamento del processo di utilizzo dell’apparato strumentale, fatto che giustificherebbe la sospensione degli ammortamenti.
Sospensione ammortamenti 2022: rinnovata anche per il 2023
Anche nell’esercizio 2022 e 2023 sarà consentito alle imprese OIC Adopter di fruire della possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici, pur potendo continuare a fruire della deduzione fiscale extracontabile dei suddetti ammortamenti in sede dichiarativa, accantonando a riserva indisponibile utili di bilancio o riserve di utili o patrimoniali, per ammontare pari agli ammortamenti civilistici sospesi e imputando a bilancio la conseguente fiscalità differita.
Si tratta di una misura, che unitamente a quella riguardante la possibilità di sospendere le riduzioni di capitale per perdite anche all’annualità 2022, tenta di fornire alle imprese degli strumenti che possano ridurre l’impatto negativo che la pandemia da Covid 19 prima e il perdurare del conflitto russo-ucraino dopo, stanno creando nelle dinamiche imprenditoriali, con effetti negativi sia sul piano economico, sia sul piano patrimoniale e finanziario.
Il tema è già stato trattato sulle pagine di questa rivista[1], ma si ritiene che richieda un approfondimento, in tema di allungamento della durata utile del bene.
Perché è importante la relazione tra la deroga legislativa che consente la sospensione degli ammortamenti e l’allugamento della durata utile del bene?
Perché l’allungamento della durata utile del bene ammortizzabile, non può ritenersi essere l’effetto automatico della nuova disposizione normativa, ma il frutto di un processo di valutazione che deve avere come punto di riferimento le regole contabili di OIC 16 per i beni materiali e di OIC 24 per i beni immateriali, regole che come è noto dispongono che l’ammortamento deve essere attuato secondo un “principio di sistematicità” del piano di riparto del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che sia in funzione della durata utile stimata, alla quale non