Sospensione degli ammortamenti: valutazioni dell’amministratore e del revisore legale

A differenza degli anni precedenti, in cui la sospensione degli ammortamenti poteva essere giustificata dalla emergenza pandemica, per l’esercizio 2022 si pongono delle valutazioni ben più precise e meno generalizzate.

La notizia l’avevamo data già a gennaio, ossia al momento dell’ufficializzazione: anche per l’esercizio 2022 si potrà applicare la sospensione degli ammortamenti.

Ma quest’anno ci sono degli elementi in più da valutare accuratamente, vediamo quali…

 

Sospensione ammortamenti 2022: facciamo il punto sulle valutazioni di convenienza

sospensione ammortamenti 2022In primis, la motivazione della sospensione non può più essere legata alla pandemia (a differenza dei due esercizi 2020 e 2021, interessati da vari provvedimenti restrittivi e dagli effetti economici), bensì ad aspetti più tecnici e particolari.

Una sospensione degli ammortamenti per tre anni consecutivi implica una dimostrazione che la vita utile dei relativi cespiti sia estendibile di tre anni; in caso contrario, si porrebbe il problema di ripartire il residuo ammortizzabile negli anni di vita residui, posto che la sospensione non implica, ex se, un allungamento della vita utile dei beni ammortizzabili.

Una volta deciso, sulla base delle considerazioni suesposte, di fruire della sospensione degli ammortamenti, occorre ricordare che c’è l’obbligo di creare (in sede di approvazione del bilancio 2022) una riserva indisponibile di importo pari agli ammortamenti sospesi, norma prevista al fine di evitare che venga distribuito ai soci un utile non reale, in quanto conseguito soltanto per effetto della mancata rilevazione degli ammortamenti.

 

La creazione e gestione della riserva di patrimonio netto

La riserva costituita a fronte della deroga deve essere iscritta separatamente nella voce “A.VI – Altre riserve” del Patrimonio netto, ed indicata in Nota integrativa, insieme alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 comma 1 n. 22-septies c.c.) e, quindi, evidenziare l’obbligo di destinazione.

Peraltro, qualora la riserva correlata alla sospensione degli ammortamenti si formasse mediante l’accantonamento degli utili di esercizi successivi, sarebbe utile indicare nella Nota integrativa l’importo per cui la società si impegna negli esercizi futuri a reintegrare la riserva.

Ulteriori considerazioni vanno fatte in relazione alle modalità di utilizzo della riserva stessa.

In base a quanto affermato da Assonime, la riserva non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite.

In questa ipotesi, il vincolo dovrebbe spostarsi sugli utili futuri e, quindi, la riserva dovrebbe essere reintegrata.

Di diverso avviso altra dottrina, secondo la quale invece non è permessa nemmeno la copertura di perdite di esercizio.

In merito all’importo da costituire come riserva, vi sono anche in questo caso due teorie:

  • secondo Assonime, gli utili da destinare a riserva indisponibile non dovrebbero essere ragguagliati all’ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio, ma all’importo degli ammortamenti al netto delle imposte differite passive corrispondenti, ovviamente nel caso in cui la quota di ammortamento sospesa sia dedotta extra-contabilmente;
     
  • secondo l’orientamento dottrinario prevalente, invece, la formulazione letterale della norma (“ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”) non lascia spazio ad interpretazioni diverse.

 

Le valutazioni del revisore e la compilazione della nota integrativa

Nel caso in cui la società sia sottoposta a revisione legale, l’incaricato ovviamente dovrà fare le opportune considerazioni, e prevedere appositi richiami di informativa relativi a tale aspetto.

In particolare, nella relazione occorrerà richiamare l’attenzione sul relativo paragrafo della Nota integrativa, in cui si evidenzia che la società ha deciso, anche per l’esercizio in chiusura, di avvalersi di tale facoltà.

Occorrerà dare atto che nella stessa Nota Integrativa sono stati quantificati gli effetti degli ammortamenti non contabilizzati e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio, ed inoltre che è indicata la destinazione di tale ammontare ad una riserva indisponibile di utili.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 22 marzo 2023

 

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