La sospensione degli ammortamenti in bilancio
Con l'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020, cosiddetto “Decreto Agosto”, il Legislatore aveva previsto, con l'intento di non “aggravare” il bilancio d'esercizio 2020 degli effetti economici derivanti dalla pandemia, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
L'articolo 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020 dispone:
- in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), codice civile, in base al quale il costo delle immobilizzazioni materiali/immateriali va sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;
- a favore dei soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali (la deroga interessa quindi i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile e che adottano i Principi contabili nazionali);
di non imputare a Conto economico fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il relativo valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Le proroghe ai bilanci 2021, 2022 e 2023
La disposizione, inizialmente prevista per il 2020 (esercizio in corso al 15.8.2020), è stata estesa anche per il 2021 da parte del D.L. 228/2021.
L’art. 5-bis, D.L. n. 4/2022 ha, poi, prorogato la sospensione per l’anno 2022, (peraltro, escludendo qualsiasi connessione con la crisi indotta dal COVID)
Infine l’art. 3, comma 8, DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”) ha, infine, esteso la sospensione anche per l’anno 2023.
Art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020:
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