Altra novità dell’esercizio 2022 che richiede una necessaria segnalazione (e riteniamo un approfondimento) è quella che consente alle imprese OIC Adopter, in via generalizzata, di fruire della possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici 2022 pur potendo continuare a fruire della deduzione fiscale extracontabile dei suddetti ammortamenti in sede dichiarativa, accantonando a riserva indisponibile utili di bilancio o riserve di utili o patrimoniali, per ammontare pari agli ammortamenti civilistici sospesi e imputando a bilancio la conseguente fiscalità differita.
Si tratta della terza riedizione del provvedimento che consente di esercitare la facoltà di sospensione degli ammortamenti.
Il provvedimento iniziato nel 2020 è stato poi esteso alle annualità 2021 e 2022. Successivamente, il Decreto Milleproroghe ha esteso tale misura anche al 2023.
Sospensione ammortamenti: schema di rappresentazione
Una misura che, probabilmente richiederebbe, in ogni caso, una corretta valutazione della durata utile del bene, posto che l’allungamento del periodo di utilizzabilità del bene non può certo essere l’effetto automatico di una disposizione normativa, bensì il risultato di una valutazione che individui quantomeno un rallentamento del processo di utilizzo dell’apparato strumentale, fatto che giustificherebbe la sospensione degli ammortamenti[1].
Perché è importante la relazione tra la deroga legislativa che consente la sospensione degli ammortamenti e l’allungamento della durata utile del bene?
Perché l’allungamento della durata utile del bene ammortizzabile, non può ritenersi essere l’effetto automatico della nuova disposizione normativa, ma il frutto di un processo di valutazione che deve avere come punto di riferimento le regole contabili di OIC 16 per i beni materiali e di OIC 24 per i beni immateriali, regole che come è noto dispongono che l’ammortamento deve essere attuato secondo