Rimborso chilometrico al rider non fa reddito

Non è reddito da lavoro dipendente il rimborso spese ai rider per l’utilizzo del proprio mezzo. Come noto, sono da escludere dall’imponibile le somme che non costituiscono arricchimento per il dipendente e le erogazioni a esclusivo interesse del datore di lavoro.

Negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno dei rider, ossia di lavoratori che effettuano consegne a domicilio di cibo o altri beni, spostandosi prevalentemente con cicli o motocicli.

Una variabile di tale lavoro è l’utilizzo del mezzo, ossia se esso è di proprietà del committente oppure del rider.

Una risposta ad interpello di martedì 11 aprile riguarda il caso in cui il rider effettua le consegne con il proprio mezzo di trasporto, su richiesta del datore di lavoro, al fine di ottenere un notevole risparmio per l’azienda rispetto ai costi che dovrebbe sostenere assegnando veicoli propri.

 

Rimborso chilometrico al rider: profili IRPEF

La società committente, a copertura forfetaria di tutti i costi sostenuti, versa al rider una indennità a titolo di “rimborso chilometrico, determinata sulla rilevazione dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato.

In particolare, per i ciclomotori il riferimento è al valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle tabelle Aci, mentre per le biciclette e le e-bike allo stesso valore medio rideterminato in proporzione rispetto al costo dei veicoli.

La lunghezza dello spostamento è calcolata attraverso l’apposita applicazione aziendale.

L’indennità, infine, spetta per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.

E’ evidente, nel caso in specie, lastrumentalità” del mezzo di trasporto fornito dal dipendente, senza il quale l’attività non potrebbe essere svolta.

Fatta questa fondamentale premessa, non c’è dubbio che i rimborsi in questione non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente per i lavoratori e che, quindi, non debbano essere assoggettati alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Nonostante il principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 del Tuir secondo cui, in linea generale, costituiscono reddito

“tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”,

l’Agenzia delle Entrate stessa ha riconosciuto, nella risoluzione n. 178/2003, l’esclusione dall’imponibile delle somme che non costituiscono arricchimento per il dipendente (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni a esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

NdR: al contrario, le indennità chilometriche non giustificabili sono tassate al dipendente

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 13 Aprile 2023