Il decreto Bollette (Decreto Legge 34/2023) introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale. In particolare:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima;
- vengono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.
Regolarizzazione violazioni formali: cosa prevedeva la legge di Bilancio 2023
I commi da 166 a 173, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, disciplinano la definizione agevolata delle violazioni formali.
Il successivo provvedimento del 30 gennaio 2023 è emanato in applicazione del comma 173, che così dispone:
«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172».
La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che, quindi, non possono essere considerate violazioni "meramente formali", queste ultime non punibili ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Ad esempio, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta.
Parimenti, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione la violazione punita - in ragione del comportamento antigiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (comma 2, dell'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).
Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare.
La regolarizzazione