Notifica trattazione: PEC alla parte, giudizio da rifare

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 14 aprile 2023

Causa da rifare se la notifica viene eseguita alla pec della parte e non a quello del difensore, lo conferma la Cassazione: nel processo tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza effettuata all’indirizzo pec della parte e non del difensore è invalida determinando la nullità di tutti gli atti successivi e della decisione finale.

Notifica di trattazione via pec: procedura applicativa

notifica trattazione pecLa disciplina tecnica per l'utilizzo della posta elettronica nel processo tributario per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1 bis, d.lgs. n. 546/1992 sono contenute nel D.M. 26.4.2012 del Ministero delle Finanze, il quale all’art. 7 stabilisce che la comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.

La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore.

Pertanto anche nel processo tributario, analogamente a quanto avviene nel processo civile giusta le modifiche apportate dall’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, la comunicazione via pec, nel regime dell'art. 16, comma 1 bis citato, si deve intendere perfezionata con le medesime modalità.

L’art. 31 d.lgs n. 546/1992 stabilisce che la data di trattazione dell'udienza è comunicata con avviso dall’ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria alle parti costituite almeno dieci giorni liberi prima (termine ridotto da trenta a dieci dal dl n. 59/2008, art. 2, comma 2).

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