I datori di lavoro che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensivi e che hanno ottenuto autorizzazione a fruire del correlato sgravio contributivo, possono ora recuperare il vantaggio a loro favore seguendo le apposite istruzioni emanate di recente dall’INPS.
Contratti di solidarietà: excursus legislativo
Il Decreto Legge n. 34/2014, convertito con Legge n. 78/2014, interviene sull’impianto degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria, cambiando notevolmente il quadro legislativo di base.
In particolare, con tale modifica, l’articolo 6, comma 4, del Decreto Legge n. 510/1996 prevede una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione di orario di lavoro in misura superiore al 20% se il datore di lavoro stipula un contratto di solidarietà.
Tale riduzione vale per la durata del contratto e per un periodo non superiore a 24 mesi, ma nel limite delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Tale limite, a decorrere dall’anno 2017, è pari a 30 milioni di euro all’anno.
Con il Decreto Interministeriale del 27 settembre 2017 n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione co