Legge Delega di Riforma Fiscale 2023: tempistica della detrazione IVA sugli acquisti

di Giovanni Mocci

Pubblicato il 7 aprile 2023

Un commento all'intervento contenuto nella Legge delega per la Riforma Fiscale 2023 in merito alla tempistica della detrazione IVA sugli acquisti.

detrazione iva acquistiIn base alla bozza delle previsioni della legge delega al Governo per la riforma fiscale apparsa sulla stampa, delega la cui attuazione è demandata a specifici decreti attuativi, è prevista una soluzione per la gestione della detrazione IVA delle fatture cosiddette “a cavallo d’anno”[1], rendendo flessibile il termine per l’esercizio della detrazione e fissando solo una scadenza finale con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all’anno di esigibilità dell’imposta addebitata con le fatture stesse.

Infatti, secondo quanto previsto nella bozza di Legge Delega di riforma fiscale:

“in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta”.

Si tratta, quindi, della fissazione solo di un termine finale per l’esercizio della detrazione delle fatture pervenute al cessionario/committente nell’anno successivo a quello della loro emissione da parte del cedente/prestatore, sicché la detrazione IVA di un documento di addebito datato 2022 pervenuto al cessionario/committente a gennaio 2023 può essere anticipata rispetto alla scadenza “naturale” della dichiarazione IVA per l’anno 2023 di ricezione ed essere esercitata anche in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022, come avviene per i documenti pervenuti nel 2022 stesso ma registrati tardivamente nel 2023.

Ora, sempre con riferimento alle semplificazioni in materia di detrazione IVA, un ulteriore passo di facilitazione operativa potrebbe essere quello di riformare la presentazione delle dichiarazioni IVA “integrative a favore” per recuperare la detrazione IVA in caso di interruzione, per perdita di controllo, della procedura di Liquidazione IVA di Gruppo.

Infatti, uno degli aspetti di maggiore complicazione nel caso di fuoriuscita dal regime della Liquidazione IVA di Gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del DPR 633/72[2] è quello concernente l’esercizio della detrazione IVA per quelle fatture di acquisto pervenute in costanza di adesione alla procedura di Liquidazione IVA di Gruppo, ma registrate dalla Società aderente a detta procedura in un periodo successivo al venir meno del requisito del “controllo”, requisito che è presupposto per l’adesione alla citata procedura.

La questione deve essere esaminata tenendo conto delle modifiche normative del 2017 che non solo hanno ridotto il termine entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione IVA[3], ma hanno anche reso più stringenti i termini per la registrazione delle fatture