Delega al Governo per la Riforma Fiscale, la nuova IRPEF

Siamo al primo passo che ci condurrà alla riforma fiscale globale. Segnaliamo la bozza del testo appena presentato al Governo, suddiviso in 4 parti, (revisione dei principi generali di diritto interno e internazionale, imposte, procedimenti e Testi Unici) col quale si intende ridisegnare un nuovo sistema che diventerebbe operativo dal 2025.

I principi generali e i tempi di attuazione

Si avvia ufficialmente il percorso legislativo che dovrà portare all’avvio (entro il 2025?) di una importante revisione del sistema tributario. I decreti delegati si dovranno “muovere” nel rispetto delle norme del diritto tributario nazionale e dei principi generali del diritto tributario dell’Unione Europea ed internazionale.

Il fulcro principale sarà dato dalla revisione dell’IRPEF, IRES, IRAP e IVA ma saranno ritoccate tante altre imposizioni “minori”.

In merito all’IRPEF si tende ad una riduzione dell’imposta riducendo il numero delle aliquote (con la prospettiva di giungere ad una aliquota impositiva unica) e riordinando anche deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. Si tenderà a tutelare maggiormente la composizione del nucleo familiare e con un riguardo particolare anche al “bene casa”, salute, istruzione, previdenza complementare, efficienza energetica e riduzione rischio sismico.

 

Le novità più rilevanti che sono in arrivo

Tra le novità più “eclatanti”:

– revisione delle aliquote IVA

– Flat tax anche per i dipendenti

– flat tax incrementale (anche per i dipendenti): quindi un’aliquota ridotta sul maggior reddito rispetto all’anno precedente

– graduale superamento dell’IRAP, a partire dall’esclusione per le società di persone, studi associati

– tassazione ridotta per gli imprenditori che assumono nuovo personale dipendente e che investono in nuove immobilizzazioni

– riduzione della misura delle ritenute d’acconto a profesionisti ed artisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori, con lo scopo di evitare che le loro dichiarazion idei redditi chiudano continuamente a credito di IRPEF

– imprese in contabilità ordinaria: tassazione con la stessa aliquota IRES che pagano le società di capitali

– riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali

– revisione della normativa relativa alle società di comodo, attraverso nuovi parametri, da aggiornare periodicamente e rideterminazione delle cause di esclusione

– gli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate non saranno più gratuiti ma a pagamento

– tassazione a cedolare secca anche per immobili aibiti ad usi diversi da quelli abitativi, quindi ad esempio per i negozi, che adesso invece ne sono esclusi

– rivisitazione dell’imposta di bollo, registro, ipotecarie, catastali

– neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione di studi professionali e conferimento in STP

– eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili da parte di lavoratori autonomi

– rivalutazione a regime per i valori delle partecipazioni e dei terreni anche edificabili, con aliquote differenziate a  seconda del periodo di possesso

 

Ci sono poi tante altre innumerevoli deleghe, che comprendono la disciplina doganale, le accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi, tributi regionali e locali, giochi, ecc..

Commercialista Telematico le seguirà man mano che si evolveranno i percorsi parlamentari.

 

Articolo 1 della Legge delega:

  1. delega governo riforma fiscaleIl Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 21.
     
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica che indichi l’impatto sul gettito anche in termini di tributi degli enti territoriali e della relativa distribuzione territoriale, e della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l’espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
     
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
     
  4. Qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
     
  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all’introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
     
  6. Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi, ovvero dalla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

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