Il disconoscimento della qualifica di ente del terzo settore

Vediamo in quali casi si può disconoscere la qualifica di ente del terzo settore
Attenzione! La nuova normativa prevede più adempimenti per gli ETS, pensiamo ad esempio agli obblighi di deposito del bilancio.

La riforma del Terzo settore, con una disposizione del tutto innovativa, consente agli ETS (enti del terzo settore) commerciali di fruire delle agevolazioni fiscali collegate all’iscrizione nel predetto registro. Occorre fare molta attenzione ai casi in cui si rischia il disconoscimento della qualifica di ente del terzo settore.

 

Il rischio di disconoscimento della qualifica di ente del terzo settore

disconoscimento qualifica terzo settorePrima dell’approvazione del D.Lgs n. 117/2017 gli enti non commerciali, i cui proventi commerciali risultavano di ammontare superiore alle entrate istituzionali, rischiavano di subire la perdita della qualifica trovando applicazione l’art. 149 del TUIR.

Le uniche eccezioni previste dal legislatore riguardavano le ASD e gli enti religiosi.

Quest’ultima norma non è stata abrogata e continuerà ad essere applicata anche quando la riforma sarà entrata pienamente in vigore, dai locali uffici dell’Agenzia delle entrate a condizione, però, che l’ente destinatario dell’avviso di accertamento non sia iscritto al RUNTS.

Tuttavia, deve essere rilevato che se da una parte la prevalenza delle entrate commerciali conseguenti all’esercizio delle attività di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 è irrilevante ai fini della conservazione della qualifica di ETS, dall’altra possono verificarsi degli eventi in grado di determinare comunque la perdita della qualifica.

Sotto questo profilo il legislatore delegato si è rivelato ancor più rigoroso rispetto al passato.

 

Disposizioni in materia di controlli fiscali sugli Enti del Terzo Settore

L’Agenzia delle entrate potrà comunque fare leva su ulteriori disposizioni che, ove violate, daranno luogo comunque, indipendentemente dall’applicazione del citato art. 149, alla perdita della qualifica.

La nuova norma cui fare riferimento è costituita dall’art. 94 del D.Lgs n. 117/2017, la cui rubrica è “Disposizioni in materia di controlli fiscali”.

In particolare, il comma 1 così dispone:

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo X l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24, nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45…”.

 

Gli obblighi in tema di bilancio d’esercizio

Si consideri, ad esempio, l’articolo 13 avente ad oggetto l’obbligo di redazione e approvazione del bilancio di esercizio. E’ evidente come la nuova disciplina sia molto più stringente rispetto a quella ante riforma.

Gli ETS sono obbligati a depositare il bilancio presso il RUNTS, oppure presso il registro delle imprese qualora l’attività esercitata con carattere di prevalenza sia commerciale.

 

Il mancato deposito del bilancio equivale a disconoscimento della qualifica di ente del terzo settore?

Il mancato deposito del bilancio di esercizio rappresenta una violazione grave che può determinare la cancellazione dal RUNTS e autorizzare l’Agenzia delle entrate a disconoscere la qualifica di ETS all’ente che abbia violato la disposizione citata non ottemperando al nuovo obbligo previsto dalla riforma.

D’altra parte, lo stesso art. 94 dispone, al comma 2 che

L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività di controllo, trasmette all’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all’articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti”.

La situazione, quindi, è ben diversa rispetto al periodo antecedente alla riforma.

I soggetti non iscritti al RUNTS non sono tenuti al deposito del bilancio e i termini di approvazione del rendiconto sono previsti dai relativi statuti.

In molti casi, però, perlomeno per gli enti di modeste dimensioni, i bilanci sono stati redatti in maniera non sempre puntuale anche perché nessuna disposizione di legge prevede l’obbligo di utilizzo di uno schema predefinito.

Oggi, invece, dopo la riforma, l’art. 13, comma 3 prevede espressamente che il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale.

Il sistema delineato dalla riforma è completamente diverso.

Esso è in grado di soddisfare con puntualità le massime esigenze di trasparenza e di controllo.

Ciò al fine di riconoscere le agevolazioni fiscali agli enti che si dimostrino effettivamente meritevoli in ragione delle finalità solidaristiche che intendono effettivamente perseguire.

 

NDR. Vedi: Redazione e deposito dei bilanci degli ETS esaminiamo le scadenze

 

A cura di Nicola Forte

Martedì 18 Aprile 2023