Il Codice del Terzo Settore dispone che gli Enti del Terzo Settore non commerciali devono redigere il bilancio secondo determinati schemi.
Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Insieme al bilancio vanno depositati i rendiconti delle raccolte fondi relative all’anno cui il bilancio si riferisce.
E’ necessario allegare l’eventuale relazione dell’organo di controllo o di revisione?
Come dovranno comportarsi gli ETS di diritto transitorio (Odv, Aps e Onlus) iscritti nel RUNTS a seguito del perfezionamento della trasmigrazione?
Cosa succede se non rispetteranno il termine dei 90 giorni dall’iscrizione nel RUNTS per completare le informazioni richieste?
Come dovranno comportarsi gli Enti diversi dai precedenti o neocostituiti che richiedono autonomamente la iscrizione al RUNTS?
Il MLPS, tornando sull’argomento del deposito dei bilanci 2021 da parte degli ETS non commerciali, ha ribadito quanto già riportato nella sua precedente nota n. 5941 del 5 aprile 2022.
In quel documento di prassi, il Ministero aveva affrontato la tematica relativa al momento a decorrere dal quale devono essere adottati i nuovi schemi di bilancio previsti dall’articolo 13 del CTS (D. Lgs 117/2017), e dal successivo DM 39/2020, nonché l’importante chiarimento circa la scadenza del 30 giugno 2022 (primo anno dell’obbligo) per il deposito del bilancio al RUNTS.
Nella nota dello scorso aprile, schematicamente, si fornivano i seguenti chiarimenti.
I nuovi schemi di bilancio di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, previsti dal D.M. 39/2020
sono obbligatori per gli ETS non commerciali, diversi da quelli iscritti nella sezione speciale Imprese Sociali del Registro delle Imprese;
- vanno utilizzati dall’esercizio sociale successivo alla data del 18 aprile 2020, data di pubblicazione del DM 39/2020 (dal 2021 per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare);
- sono già obbligatori per gli ETS di diritto transitorio ossia quegli enti già iscritti alla data del 22 novembre 2021 negli appositi registri, oggetto di trasmigrazione automatica al RUNTS come le Odv e Aps, o anche le ONLUS, in virtù del loro particolare sistema di passaggio al RUNTS;
- per gli Enti diversi dai precedenti e di nuova iscrizione, invece, saranno obbligatori solo dall’esercizio finanziario in cui è avvenuta la iscrizione al RUNTS, a seguito di apposita domanda, con una deroga, facoltativa, per gli Enti costituiti nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (ultimo trimestre dell’anno per quelli con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Questi ultimi, infatti, potranno redigere un unico