Deducibilità IMU beni immobili strumentali: aspetti generali
A norma dell’art. 1, commi da 4 a 5 e da 772 a 773, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i contribuenti cosiddetti “solari”: dall’anno 2022) è prevista la totale deducibilità dell’Imu-imposta municipale propria inerente ai beni immobili strumentali ai fini della determinazione:
- del reddito di impresa;
e:
- del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;
mentre non compete alcuna riduzione per quanto attinente all’Irap-imposta regionale sulle attività produttive.
Analoga regola opera per:
- Imi-imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano (istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3);
- Imis-imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento (istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14);
- Ilia-imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia (istituita con legge regionale 14 novembre 2022, n. 17).
Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che la deducibilità in argomento ha esplicato effetti con entità differenziate nella misura pari al:
- 30%,per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (anno 2013, per i soggetti cosiddetti "solari");
- 20%,con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (anno 2014, per i soggetti cosiddetti "solari") e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (anno 2018, per i soggetti cosiddetti "solari");
- 50%, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (anno 2019 per i soggetti cosiddetti "solari");
- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (anni 2020 e 2021 per soggetti cosiddetti "solari");
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (dall’anno 2022 per i soggetti cosiddetti "solari").
Ai fini procedurali è necessario tenere in considerazione che:
- la Corte Costituzionale ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale della non deducibilità dell'Imu per il periodo di imposta 2012 (sentenza 4 dicembre 2020, n. 262 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre 2020);
- manifestamente non ammissibile la questione di legittimità costituzionale della deducibilità parziale al 20% dell'Imu, per il triennio 2014-2016 (sentenza 20 giugno 2022, n. 156 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2022);
- l’illegittimità costituzionale della non deducibilità dell'Imu per il periodo di imposta 2012 (sentenza 4 dicembre 2020, n. 262 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre 2020);
- l’operatività della deducibilità in argomento:
- deve necessariamente risultare applicata, in relazione ai beni immobili strumentali, sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo e non, invece, direttamente sul reddito complessivo, in quanto, sul reddito complessivo si avrebbe solamente l'effetto indiretto derivante dall'abbattimento del reddito d'impresa o professionale.
Ne deriva, di conseguenza, che, in presenza di altri redditi non rientranti nella sfera imprenditoriale o professionale, la deduzione predetta non grava sui medesimi redditi tassati in sede di adempimento dichiarativo, quali, a titolo meramente indicativo, i redditi di capitale, di lavoro dipendente e assimilati, diversi e fondiari;
- non può considerarsi attuabile e, quindi, la medesima si deve ritenere, per l'esplicito riferimento normativo agli immobili strumentali, non è deducibile se l'Imu riguarda sia gli immobili patrimoniali, sia i beni immobili merce;
- è anche condizionata dal fatto che il bene immobile deve risultare utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, non rilevando, di conseguenza, le situazioni di destinazione promiscua (cfr.: la precisazione 8.1 nella circolare dell’Agenzia delle entrate 14 maggio 2014, n. 10).
In pratica, la deducibilità viene meno nell’ipotesi di un Imu corrisposta per un bene immobile (cat.: A2/A3) che viene utilizzato in parte per finalità professionali e in parte per l'uso personale o familiare del possessore;
- dovrebbe essere anche ragguagliata all’effettivo periodo dell’anno in caso di utilizzo del bene immobile q
- deve necessariamente risultare applicata, in relazione ai beni immobili strumentali, sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo e non, invece, direttamente sul reddito complessivo, in quanto, sul reddito complessivo si avrebbe solamente l'effetto indiretto derivante dall'abbattimento del reddito d'impresa o professionale.