L’impatto del Superbonus e delle detrazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione edilizia si riverbera anche sulla contabilità e sul bilancio d’esercizio.
In questo intervento vediamo quali sono le scritture contabili e le valutazioni di bilancio, con focus sul criterio del costo ammortizzato, in caso di esercizio della detrazione diretta a cura del committente dei lavori.
Il tema degli aspetti operativi e contabili dei crediti tributari derivanti dai bonus edilizi tiene ancora banco in maniera rilevante e questo anche per le dimensioni che il fenomeno ha assunto negli anni di applicazione di questa misura tributaria che ha consentito il rinnovo del patrimonio edilizio del nostro Paese.
Vediamo come i crediti da vari bonus edilizi possono influenzare il bilancio d’esercizio in chiusura al 31/12/2022.
In relazione al tema dei crediti tributari da bonus edilizi possiamo individuare un almeno quattro fattispecie:
- l’esercizio diretto della detrazione fiscale da parte della società committente;
- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito tributario;
- la ricezione del credito tributario da parte del cessionario del credito.
Il dato caratterizzante il tema in argomento è la qualificazione della agevolazione quale contributo in conto impianti proprio perché destinato al sostegno delle spese di investimento riguardanti beni strumentali.
La qualificazione del sostegno pubblico in argomento, quale contributo in conto impianti, aprirà la strada ad una gestione contabile alternativa che potrà condurre o una riduzione della spesa di investimento in ragione del credito d’imposta ricevuto o ad una ripartizione di detto contributo – quale ricavo pluriennale – in funzione proporzionale del grado di ammortamento esercitato annualmente sul bene strumentale.
L’esercizio della detrazione diretta a cura del committente dei lavori
Il diritto alla detrazione fiscale, derivante dalla realizzazione degli investimenti edilizi previsti dalla norma, per la società committente, dà origine ad un credito tributario che può essere realizzato attraverso la fruizione diretta della detrazione fiscale oppure a mezzo della cessione a terzi.
Detto credito deve essere contabilizzato come contributo in conto impianti in quanto assimilabile ad una somma erogata da un soggetto pubblico per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento di immobilizzazioni materiali e calcolato in ragione del costo dell’investimento sostenuto, così come prevede OIC 16 al paragrafo 86.
Come si è detto in precedenza in contropartita del credito tributario si procederà alternativamente ad una diretta riduzione del costo dell’investimento sostenuto oppure all’iscrizione di un ricavo pluriennale che sarà oggetto di risconto per tutta la durata dell’ammortamento del bene strumentale.
Se si dovesse optare per lo sconto in fattura il costo dell’investimento realizzato verrebbe ridotto dell’ammontare dello sconto ottenuto.
La valutazione del credito tributario, al pari di qualunque credito, sarà oggetto di applicazione delle regole di OIC 15, con la conseguenza che le società di capitali obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria dovranno procedere ad una valutazione del credito basata sul criterio del costo ammortizzato; mentre per le società che possono applicare il bilancio in forma abbreviata o il bilancio secondo il modello previsto per le micro imprese potranno continuare ad applicare una valutazione che tenga conto del valore nominale del credito.
In sede di rilevazione iniziale del credito tributario occorrerà tener conto del fattore temporale circostanza che renderà necessario utilizzare un tasso di interesse per attualizzare il valore del credito tributario.
Il tasso di interesse da utilizzare per l’attualizzazione del credito sarà il tasso di interesse di mercato e, in assenza di differenze sostanziali, si utilizzerà quale tasso di attualizzazione, il tasso di rendimento interno desumibile dall’applicazione delle condizioni contrattuali.
È noto che il tasso interno di rendimento è quel tasso che rende uguale il valore attuale delle future detrazioni fiscali, al valore iniziale del credito.
I crediti da bonus edilizi: valutazione al costo ammortizzato in bilancio
La valutazione del credito secondo il criterio del costo ammortizzato provocherà la rilevazione di un provento finanziario che sarà determinato proprio in funzione dell’applicazione del tasso effettivo. Un’eventuale variazione del tasso effettivo di attualizzazione potrà determinare, successivamente, anche una rettifica del valore contabile iniziale e quindi una rideterminazione del valore di iscrizione del credito.
Si è detto in precedenza che le società committenti che redigono il bilancio in forma abbreviata o secondo il modello previsto per le microimprese possono derogare alla norma che prevede la valutazione del credito secondo il criterio del costo ammortizzato (OIC 15 par. 47) con la conseguenza di poter contin