Torniamo sul caso di valutazione del valore di vendita di un terreno edificabile da parte di Agenzia entrate: l’accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro sottoscritto dagli acquirenti non estende i suoi effetti ai cedenti per quanto riguarda la tassazione della contestata plusvalenza ai fini delle imposte dirette
L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’Amministrazione ed il contribuente ed essendo caratterizzato dal carattere volontario, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato.
A ciò consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati terzi può ammettersi solo “in bonam partem” ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente.
Il caso: rideterminazione del valore di terreni edificabili
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8963 del 30.03.2023, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di effetti dell’accertamento con adesione e rapporto tra accertamento ai fini dell’imposta di registro e ai fini imposte dirette.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento in conseguenza della rideterminazione, ai fini delle imposte dirette, del corrispettivo di vendit