Responsabilità solidale negli appalti: argomenti esaminati
- Nozioni e previsioni contrattuali
- La normativa di base e la responsabilità solidale
- Differenza tra contratto di appalto e somministrazione di lavoro
- Gli obblighi del committente verso i lavoratori dell’appalto
- La differenza tra l’art. 1676 codice civile e l’art. 29, del D.Lgs.
- Alcune sentenze della Corte di Cassazione in tema di ausiliari nell’appalto
- Allegato A - La resonsabilità solidale negli appalti in sintesi
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Gli appalti: nozioni e previsioni contrattuali
Secondo l’art. 1655 codice civile:
“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Il successivo art. 1656 codice civile esclude che l'appaltatore possa dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
In quanto al contratto di subappalto, il codice civile non ci offre una definizione.
In pratica, il subappalto consente all’appaltatore di affidare ad una terza impresa, subappaltatrice, una parte o la totalità del lavoro, con la conseguenza che il subappalto si riferisce all’esecuzione del contratto di appalto, senza interferire nel contratto principale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 16 ottobre 2017, n. 24368, ha riconosciuto che:
“il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto”.
Nella redazione di un contratto d’appalto, è opportuno che si preveda quanto segue (si deve tener presente che quanto suggerito di seguito, comunque, non mette definitivamente al riparo il committente da eventuali ripensamenti dei lavoratori, circa l’avvenuto incasso della giusta retribuzione, alla luce dell’attività effettivamente svolta):
- l’eventuale ricorso al subappalto è condizionato ad apposita autorizzazione scritta del committente;
- l’appaltatore può impiegare soltanto personale correttamente assunto, quindi assicurato e retribuito, applicando i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali;
- il committente è autorizzato a non effettuare il pagamento del corrispettivo, fino a quando l’appaltatore non abbia attestato l’osservanza delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nel contratto di appalto;
- il committente è autorizzato ad impedire l’ingresso ai luoghi di lavoro del personale per il quale l’appaltatore non abbia attestato la corretta assunzione e successiva osservanza degli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi (di qui, l’esigenza di ricevere l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto e di ricevere periodicamente il DURC);
- l’appaltatore deve produrre copia delle polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso terzi con massimali adeguati.
La normativa di base e la responsabilità solidale negli appalti
Art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito D.Lgs.):
“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Art. 1677 bis codice civile – Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose:
Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizi