Nel contributo andremo ad esaminare anche il caso della remunerazione della cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, il premio di addestramento e la questione della eliminazione dei limiti alla libertà contrattuale degli atleti a far data dal 1° luglio 2023.
I compensi a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, cioè con una ASD o SSD o un ETS che svolge attività sportiva dilettantistica (precisamente: i compensi, anche quelli dati come retribuzione fissa, i premi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese) fino all’importo annuo di 15.000 Euro[1] non costituiscono reddito imponibile ai fini dell’IRPEF – Imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta da colui che li percepisce qualunque sia la tipologia di contratto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo, di collaborazione) utilizzata, ai sensi del comma 6° dell’art. 36 del Dlgs 36/2021, così come modificato dall’art. 24 del Dlgs 163/2022.
Trattamento fiscale dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico eccedenti i 15mila euro
Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi 15.000 Euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Sempre tali importi eccedenti, se non sono stati conseguiti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo e se sono stati quindi conseguiti in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo noi non possono che essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui all’art. 50 del TUIR) essendo stata abolita la parte della lettera m) del 1° comma dell’art. 67 del TUIR che li qualificava come “redditi diversi”.
Gli importi di questi compensi che vanno da 15.000,01 a 20.658,28 Euro[2] sono soggetti alla ritenuta, a titolo di imposta (sempre l’IRPEF), del 23% (pari all’aliquota del primo scaglione di questa imposta), maggiorata delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
La stessa ritenuta è, invece, a titolo di acconto sui compensi che eccedono 20.658,28 Euro (1° comma dell’art. 25 della Legge n° 133 del 1999 così come modificato dal 2° comma dell’art. 37 della Legge n° 342 del 2000).
Al fine dell’applicazione di questo regime tributario agevolato, all’atto del pagamento il lavoratore