Contratto estimatorio di durata superiore a 12 mesi: ultimi chiarimenti in tema di IVA

di Fabio Balestra

Pubblicato il 8 marzo 2023

Un contratto estimatorio con durata superiore a 12 mesi richiede una gestione un po’ particolare poiché la norma IVA impone l’emissione della fattura al compimento dell’anno dalla consegna del bene.
Agenzia entrate interviene a chiarire come gestire questa fattispecie e cioè quando l’affidante ha emesso fattura dopo un anno ma l’affidatario ha ceduto (o restituito) il bene oggetto del contratto successivamente.
Inoltre, Agenzia Entrate entra nel merito del criterio di emissione delle note di credito/debito fornendo un chiarimento interessante che si esaminerà di seguito dopo un breve excursus della disciplina civilistica e fiscale del contratto estimatorio.

Disciplina civilistica del contratto estimatorio

contratto estimatorio superiore 12 mesiIn tema di contratto estimatorio, l’articolo 1556 del codice civile dispone che:

“Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”.

Tale tipologia contrattuale è molto diffusa nei settori dell’editoria e dell’abbigliamento e preziosi poiché consente di non acquistare tutte le merci subito ma averle comunque a disposizione presso il proprio punto vendita e dunque riduce il rischio dell’invenduto e consente di non immobilizzare capitale.

Il contratto estimatorio è dunque un contratto tipico, si perfeziona con la consegna della merce ed è finalizzato alla alienazione di beni seppur con una sua particolare fisionomia e individua due parti comunemente chiamate affidante e affidatario.

L’ affidante è colui che consegna mentre l’affidatario colui che riceve.

Con il contratto estimatorio infatti l’affidante consegna all’ affidatario una o più cose mobili.

L’affidatario, una volta ricevuti i beni può decidere tra:

  • restituire tali beni nello stato in cui li ha ricevuti entro un termine pattuito nel contratto oppure
     
  • pagare all’ affidante il prezzo di tali beni.

È un contratto consensuale attraverso il quale avviene la consegna dei beni ma che non fa divenire per effetto della consegna proprietario l’affidatario, il quale acquisendone la disponibilità, è