Beni significativi: problematiche IVA

Alcuni chiarimenti ed utili esempi in tema di beni significativi e corretta applicazione Iva. In particolare, il trattamento IVA delle parti cosiddette “staccate”.

Quali sono i beni significativi

iva beni significativiIl Decreto del Ministero delle Finanze del 29/12/1999 elenca i beni significativi che si riportano di seguito:

  • Ascensori e montacarichi;
  • Infissi esterni ed interni;
  • Caldaie (a condensazione e non, a metano, GPL o pellet);
  • Video citofoni;
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • Sanitari e rubinetterie da bagno;
  • Impianti di sicurezza.

I termini sopra riportati sono da considerarsi in senso estensivo, ovvero, all’interno dei beni significativi ricadono anche quei beni che svolgono la medesima funzionalità, come potrebbe essere il caso di una stufa a pellet che può essere assimilata ad una caldaia.

Per completezza segnaliamo che NON ricadono nel novero dei bani significativi le materie prime, i semilavorati ed altri beni necessari per la loro posa come chiarito dalla circolare 25/e del 2015.

Ricordiamo, per dovere di informazione, che le materie prime e i semilavorati scontano sempre aliquota iva 10% rientrando gli stessi nel valore della prestazione di servizi resa (manodopera) e non essendo necessaria una loro distinta indicazione in fattura.

 

Agevolazione IVA prevista

I Beni significativi, così come individuati dalla Legge 488/1999 all’art. 7 comma 1 lettera b), sono soggetti all’applicazione Iva agevolata con aliquota 10% pur dovendo sussistere determinati requisiti in capo alla tipologia di lavori eseguiti, alle caratteristiche di detti beni ed alla tipologia di soggetti a cui vengono fatturati.

Attenzione, se il bene significativo viene solo fornito, allora l’Iva è tutta al 22%.

Sul bene significativo fornito dall’impresa si applica l’iva al 10% soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi.

 

Un esempio pratico…

Ipotizzando un costo totale dell’intervento di 10.000 euro, di cui 4.000 euro il costo della prestazione lavorativa (manodopera) e 6.000 il costo dei beni significativi, l’Iva si applica con le aliquote e nella misura sotto evidenziata:

  • Manodopera per € 4.000 -> Iva 10%;
  • Costo Beni significativi fino a concorrenza manodopera € 4.000 -> Iva 10%;
  • Costo Beni significativi eccedente la manodopera: 6.000-4.000 = 2.000 -> Iva 22%.

 

Tipologia di committenti

Nella circolare 27/E del 13 giugno 2016, viene data risposta ad uno specifico quesito in cui veniva richiesto se fosse possibile applicare iva 10% ai beni significativi, nel caso in cui il committente dell’intervento edilizio fosse stato un soggetto passivo Iva e non un privato.

L’Agenzia ha risposto rifacendosi ad una interpretazione già data con circolare 71/E del 2000 chiarendo che la disciplina dei beni significativi è applicabile ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero edilizio, identificabili con i consumatori finali della prestazione.

In buona sostanza si conferma che la disciplina in argomento non è da applicarsi nelle ipotesi di cui all’art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/1972 che, come noto, riguarda solo i rapporti tra soggetti passivi di imposta.

 

Tipologia di immobili interessati

Analizziamo ora a quale tipologia di immobili è applicabile l’agevolazione dei Beni Significativi.

L’art. 7 comma 1 lettera b) della Legge 488/1999 prevede che gli interventi, per potersi applicare l’agevolazione, debbano essere effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

Con circolare 247/E del 1999 l’Agenzia Entrate precisa che rientrano in detta categoria gli edifici accatastati nel gruppo catastale A comprese le pertinenze con esclusione della categoria catastale A/10.

Altro interessante chiarimento viene fatto con la circolare 15/E del 2018 dall’Agenzia delle Entrate con cui, a riguardo dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, si ricorda che la nozione di beni significativi ha rilevanza solo con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa a condizione che i beni vengano forniti dallo stesso soggetto che svolge la prestazione.

Altra precisazione fatta in questa sede riguarda i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari alla realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile i quali sono soggetti ad Iva 10%.

 

Le parti staccate

Altra problematica che interessa i beni significativi riguarda le così dette “parti staccate” che sono fornite unitamente agli stessi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto una manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per fare un esempio pensiamo ai falsi telai degli infissi, inferiate, grate, tapparelle, zanzariere.

Per questi ci si è chiesti se assumano rilevanza autonoma rispetto ai beni significativi, oppure se vadano assoggettati al medesimo trattamento fiscale dei bani significativi.

Nella Legge di bilancio del 2018 si stabilisce che le parti staccate dei beni significativi, non sono comprese nel valore del bene, solo se dotate di autonomia funzionale rispetto al bene principale.

Sulla base del precedente esempio possiamo quindi facilmente verificare come: tapparelle, persiane, grate, inferiate, siano da considerarsi dotate di autonomia funzionale rispetto agli infissi, mentre i falsi telai siano da considerarsi come parte del bene significativo.

Quindi in buona sostanza:

  • se il singolo componente ha una propria funzione diversa da quella del bene significativo, è assoggettato ad iva 10%;
     
  • se il singolo elemento ha la stessa funzione del bene significativo, è parte integrante di quest’ultimo e quindi l’iva 10% è applicata sul bene significativo, comprensivo del valore della componente, fino a concorrenza della manodopera.

 

Un esempio pratico…

Questa distinzione è molto importante e lo vediamo con un esempio pratico.

In un intervento di manutenzione di una caldaia viene sostituito il bruciatore (600 euro), costo manodopera 400 euro, totale prestazione 1.000 euro.

Il bruciatore è dotato di propria autonomia funzionale e pertanto è interamente soggetto ad iva 10% senza doversi considerare il valore rispetto a concorrenza del valore della manodopera, diversamente da come si sarebbe dovuto fare per i beni significativi.

Si ricorda sempre che in fattura è fatto obbligo di separata indicazione del valore dei beni significativi e della prestazione al fine di consentire una verifica della corretta applicazione dell’aliquota agevolata.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…L’IVA in edilizia per i beni significativi

 

A cura di Samuele Granzotto

Martedì 28 marzo 2023

 

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