Tale previsione, riaperta dalla Legge di Bilancio 2023, si presta ad alcune considerazioni in ordine al disposto del TUIR in tema appunto di "Trasformazione di società".
E' coerente prevedere un’imposta sostitutiva in un provvedimento mancante di coordinamento con la disciplina fiscale a regime? Facciamo un po' di chiarezza...
La trasformazione ordinaria in società semplice
La legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1, comma 100, ha previsto che se le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili non strumentali (diversi, quindi, da quelli di cui all’art. 43, comma 2°, Tuir) o di beni iscritti in pubblici registri non impiegati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplice, possono affrancare, con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8 o del 10,50 per cento, la differenza tra il valore normale dei beni posseduti al momento della trasformazione ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Trattasi di un’opzione fiscale che appare del tutto incoerente con la disciplina fiscale ordinaria delle trasformazioni societarie che, all’art. 170 Tuir, prevede un regime di piena neutralità nel caso la trasformazione si risolva sul piano civilistico in una mera modifica statutaria, proprio come è il paradigma giuridico della trasformazione di una Snc, Sas, Spa, Sapa in una società semplice.
Al fine dello scrutinio che in tale contributo si intende rappresentare, va sottolineata la necessaria premessa che alla base di qualsiasi indagine esegetica della legge vi deve essere l’osservanza delle regole giuridiche che disciplinano l’intersezione delle fonti di diritto ed in primis il principio di diritto che assegna il primato disciplinare alla legge speciale su quella generale, nonché la necessità di perseguire un’intrinseca coerenza tra le diverse prescrizioni normative incentrate sul medesimo istituto fiscale, in quanto partecipi di un unitario ordinamento giuridico.
Verifica della tenuta a sistema del provvedimento agevolativo in esame
Allo scopo di verificare la coerenza a sistema della cd trasformazione agevolata in società semplice prevista dal comma 100 dell’art. 1 della legge 197/2022, ammessa alla decommercializzazione dei beni in regime d’impresa con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%, occorre dipartire dallo scrutinio testuale dell’art. 170 Tuir, che letteralmente dispone:
“La trasformazione della società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento”.
Dal testo di legge emerge con inconfutabile chiarezza che:
- la trasf