La strana deduzione aggiuntiva per i dipendenti chiamati ai seggi elettorali

I dipendenti privati chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali godono di una fortunata deduzione aggiuntiva derivante dall’antiquata normativa del 1981 tutt’ora vigente, vediamo perché…

deduzione aggiuntiva dipendenti seggi elettoraliL’anno 2023, come quello trascorso 2022, è annualità interessata da tornate elettorali ed è quindi utile ricordare che per effetto di una norma ormai facente parte dell’era fiscale “paleolitica” è possibile – in base alla relativa interpretazione di prassi – ritenere tutt’ora operante la deduzione aggiuntiva extra contabile del costo dei dipendenti investiti delle funzioni di componenti dei seggi elettorali.

Vediamo di cosa si tratta.

 

Dipendenti chiamati ai seggi elettorali: la normativa base

Innanzitutto, per effetto di una disposizione di ormai oltre 40 anni, vale a dire la Legge 30 aprile 1981, n. 178, era stato esteso alle elezioni comunali e provinciali il disposto dell’art. 119 del DPR 30 marzo 1957, n.361 in ordine al diritto dei dipendenti impegnati nei seggi elettorali di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni.

I giorni di assenza dal lavoro sono dunque considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa sicché i giorni coincidenti con festività o comunque non lavorativi (come ad esempio la domenica o anche il sabato in caso di settimana corta) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva oppure a giorni di riposo compensativi.

Con disposizione di interpretazione autentica, l’art.1, della Legge 29 gennaio 1992, n. 69, ha per altro previsto che:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell’art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

Dal punto di vista fiscale, la fattispecie dei dipendenti impegnati nelle funzioni elettorali è contenuta nell’art.10, lettera f) del DPR 917/86 1 che comporta la deduzione delle somme corrisposte dal datore di lavoro (persona fi sica) ai propri lavoratori dipendenti per adempiere a funzioni elettorali (politiche, regionali, provinciali, comunali ecc.) in qualità di presidenti di seggio, scrutatori o segretari.

La disposizione però riguarda solo i privati che assumono la qualifica di datori di lavoro perché in applicazione dei principi generali applicabili alla generalità degli oneri deducibili, la deducibilità riguarda solo le somme che non abbiano già formato oggetto di deduzione in sede di determinazione della singola categoria reddituale e per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori, invece, tali somme costituiscono un costo del personale rilevante ai fi ni della determinazione del reddito di specie.

 

La strana deduzione aggiuntiva per i dipendenti chiamati ai seggi elettorali nasce nel 1981

In base alla lontana normativa del 1981 (art.2 della citata Legge 178/1981), invece, è prevista, dal punto di vista soggettivo, una deduzione ad ampio raggio del costo dei dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali, posto che ne è stabilita la deducibilità «da parte del datore di lavoro, dall’imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito».

Ora, essendo la retribuzione del personale dipendente un costo a carico del datore di lavoro, come tale potrà essere a tutti gli effetti dedotto ai fini IRES/IRPEF per effetto dell’art.95, comma 1, del DPR 917/86, ai sensi del quale sono interamente deducibili le spese per prestazioni di lavoro dei dipendenti e sono deducibili oltre che le voci principali di costo (retribuzione, oneri sociali, ecc.), anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di fringe benefits.

È quindi ragionevole ritenere che la particolare deduzione fissata dalla Legge 178/1981 consista in un’ulteriore deduzione, aggiuntiva a quella citata dell’art.95 del DPR 917/86 derivante dal costo del lavoro come fattore produttivo, deduzione di cui il contribuente non può che avvalersi in via extra contabile incrementando i componenti negativi di reddito in misura corrispondente al costo giornaliero dei dipendenti impegnati nelle funzioni elettorali.

Soccorre a questo proposito l’interpretazione dell’allora autorevole Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (SECIT)2 che, nella Circolare 16 marzo 1982, n. 17, ha espressamente chiarito che:

«considerato che gli oneri in argomento hanno già interessato la contabilità quali oneri negativi attinenti al costo del lavoro e non possono, perciò, ulteriormente gravare i conti economici dei soggetti beneficiari, si ritiene che la deducibilità dall’imponibile complessivo, determinato ai fini delle imposte sul reddito, delle somme corrisposte ai sensi dell’art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178, vada operata extra-contabilmente sia da parte dei datori di lavoro soggetti all’IRPEF, sia da parte dei datori di lavoro soggetti all’IRPEG».

Dunque, i permessi “retribuiti” concessi ai propri dipendenti per ricoprire ruoli durante i seggi elettorali sono deducibili interamente ai fini IRES/IRPEF con variazione di reddito negativa ulteriore rispetto all’onere retributivo già presente in contabilità.

 

NDR. Vediamo qui come andavano gestite le presenze ai seggi elettorali dei dipendenti per le elezioni politiche del 2022

 

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NOTE

1 «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’art. 1 della L. 30 aprile 1981, n. 178»

2 Ente istituito con l. 146/1980 con compiti di controllo e di studio dei fenomeni fiscali. Successivamente ridenominato Servizio consultivo ed ispettivo tributario, è stato infine inglobato dal dipartimento delle Finanze presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

A cura di Giovanni Mocci

Lunedì 13 Febbraio 2023