Lo storno di un debito a insussistenza attiva soggiace a condizioni precise ed oggettive

Come e a quali condizioni si può procedere allo storno del debito in bilancio iscrivendone il relativo importo in insussistenza attiva

La gestione dei debiti non ancora pagati

storno debito insussistenza attivaUna situazione che si verifica abbastanza frequentemente è quella di debiti indicati in contabilità per numerosi anni, e che evidentemente non verranno mai pagati, vuoi perché si tratta di una indicazione erronea, vuoi perché oggetto di contenzioso con il fornitore, vuoi perché nella realtà il pagamento non è ancora stato richiesto, o, se richiesto, si beneficia di una dilazione.

 

Quando e come eliminare un debito: l’iscrizione a insussistenza attiva

Il problema che qui ci proponiamo di affrontare è quando e a quali condizioni è possibile eliminare tale debito, iscrivendo la corrispondente insussistenza attiva.

Un primo punto certo è che il mero mantenimento in bilancio di un debito, il cui importo risulti immutato rispetto all’esercizio precedente, non può determinare il recupero a tassazione a titolo di sopravvenienza attiva: così si è espressa la recente sentenza della Cassazione.

D’altronde, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, in riferimento all’esercizio in cui tale posta acquista certezza.

 

La cancellazione del debito in altri casi…

Un’altra fattispecie di estinzione del debito è quella della cancellazione di un debito, per esempio per remissione.

Se, poi, il debito fosse frutto di un errore, lo storno a insussistenza attiva va fatto proprio nell’esercizio in cui si è commesso l’errore.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui il debito sia espressione di una posta fittizia: in tale fattispecie, infatti, l’insussistenza non va iscritta nell’anno in cui è dichiarata o accertata, ma all’esercizio in cui l’iscrizione della componente negativa è avvenuta per falsità.

Come si vede, dunque, l’estinzione di un debito va effettuata solo nel ricorso di alcune e precise condizioni, non potendo trovare spazio, in questa decisione, l’arbitrarietà dell’imprenditore.

 

Fonte: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3901 del 9 febbraio 2023.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 15 febbraio 2023