Le sospensioni dei versamenti delle ritenute nel nuovo modello 770/2023

Vediamo come compilare i quadri ST e SV del modello 770/2023 in caso di sospensioni dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Modello 770/2023: sospensioni dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

770 2023 sospensione versamenti ritenuteDopo la pubblicazione del modello per la Certificazione Unica, con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato anche il modello 770/2023.

Il termine per la presentazione sarà anche nel 2023 il 31 ottobre.

Tra le novità del modello, non tante per fortuna e alcune delle quali riservate a categorie di operazioni molto particolari, sulle quali quindi non ci soffermiamo, si segnala che nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

 

Guida alla compilazione dei quadri ST e SV

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. n. 221/21 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del D. L. n. 4/2022);
     
  • “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del D. L. n. 228/2021; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
     
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del D.L. n. 21/2022).

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del D.L. n. 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del D.L. n. 50/2022.

Per effetto dell’art. 1 comma 160 della Legge 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 6 febbraio 2023