Omesso o tardivo invio dei modelli dichiarativi: il ravvedimento per gli intermediari

Dopo la censurabile affermazione dell’Agenzia Entrate sui termini per il ravvedimento per l’intermediario in caso di omesso o tardivo invio delle dichiarazioni, vediamo le possibilità di ravvedimento operoso.

Omesso o tardivo invio della dichiarazione dei redditi: le sanzioni per gli intermediari

omesso tardivo invio modello dichiarativoL’articolo 7-bis del D. Lgs. n. 241/97 punisce con la sanzione da 516 a 5.164 euro l’intermediario che invia tardivamente oppure omette di inviare la dichiarazione dei redditi, Iva o del sostituto di imposta, pur essendosi impegnato a farlo.

L’ultimo inciso è fondamentale, nella fattispecie.

Occorre precisare fin da subito infatti che tale sanzione si applica solo nel caso in cui l’intermediario abbia rilasciato l’“impegno a trasmettere” (data obbligatoriamente da indicare all’interno del modello dichiarativo), non anche nei casi in cui esso non via sia, perché il contribuente ha deciso di non inviare la propria dichiarazione.

Nel caso in cui abbia deciso di inviarla tardivamente, invece, la sanzione di cui sopra si applicherà solo se la data di invio è successiva a trenta giorni dalla data dell’impegno.

 

Controllare sempre la data di impegno a trasmettere…

Il consiglio, per gli intermediari, dunque, è sempre quello di controllare il campo in cui occorre indicare la “data dell’impegno a trasmettere”.

Se infatti, ad esempio, l’invio avviene in data 2 febbraio, la data di impegno non potrà essere anteriore al 3 gennaio, pena appunto la suddetta sanzione.

Nessun problema si pone invece per gli invii effettuati oltre i trenta giorni dalla data di impegno, ma entro il termine di presentazione del dichiarativo in questione.

Detto questo, arriviamo all’oggetto della trattazione.

Non trattandosi propriamente di infrazione di natura tributaria (come ad esempio una omessa dichiarazione attribuibile al contribuente, o di una infedele dichiarazione, o di un omesso versamento), fin da subito si è posto il dubbio sulla ravvedibilità di tale irregolarità, che fortunatamente è stato risolto nel senso più favorevole all’intermediario.

 

Il ravvedimento operoso per omesso o tardivo invio della dichiarazione

Pertanto, è ammesso il ravvedimento operoso con le classiche riduzioni alla sanzione edittale minima, ossia come detto a 516 euro.

Ricordiamo che tale ravvedimento va effettuato per ciascuna delle infrazioni, ossia per ciascuna delle dichiarazioni inviate in ritardo o omesse, ciò che in casi particolari (si pensi ad un file di 100 dichiarazioni sfuggito all’invio) può portare a una sanzione abbastanza pesante.

Orbene, contrariamente a qualsiasi norma sul tema, l’Agenzia delle Entrate (§ 4.1.1 della c.m. n. 52/07) ha specificato che il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni, assimilando la fattispecie dell’omesso invio di dichiarazione (infrazione come detto effettuata da parte dell’intermediario) alla infrazione di cui alla lettera c) dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97 che come noto è riferito all’omessa presentazione di dichiarazione (in assenza di ogni impegno a trasmettere).

All’agenzia è sfuggito che la violazione dell’art. 7-bis suddetta è propria dell’intermediario e non può essere considerata una omessa dichiarazione.

L’unico ravvedimento possibile, quindi, sempre secondo l’Agenzia, è quello di 1/10 di 516 euro, entro novanta giorni dal termine di legge per l’invio del dichiarativo.

 

E per le violazioni più vecchie…

Ma per le violazioni più vecchie (di 90 giorni), qualora non ci si voglia avventurare nel ravvedimento con la riduzione a 1/9 o 1/8, che in caso di controllo verrebbe disconosciuto per quanto suddetto, e che sfocerebbe in un contenzioso, l’intermediario ha davanti due soluzioni:

  • per l’invio tardivo (e non per quello omesso), fruire della nuova definizione delle violazioni formali, con il pagamento di 200 euro per periodo di imposta e inviando la dichiarazione entro il 31 marzo 2023;
     
  • per l’omesso o tardivo, attendere la notifica dell’atto di contestazione della sanzione e definirla con il pagamento del terzo.

In merito al punto 2), si segnala che, mentre la Giurisprudenza ammette la possibilità di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del D. Lgs. n. 472/97, l’Agenzia, se da un lato lo ammette, dall’altro ritiene applicabile quello di cui all’articolo 8 della L. 689/81 (meno favorevole all’intermediario).

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 3 febbraio 2023