Occorre dichiarare l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente che ha impugnato l’estratto ruolo senza dimostrare l’interesse ad agire?
Spetta ai contribuenti dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell’azione?
Le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore?
La dimostrazione del pregiudizio (per la partecipazione a procedura di appalto, blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.) può essere fornita anche durante il processo pendente ovvero nelle fasi di merito invocando l’istituto della rimessione nei termini e anche nel giudizio di legittimità?
Impugnazione dell’estratto di ruolo: il principio
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 codice procedura civile o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
È quindi coerente che l’interesse ad agire, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato, il che non è impedito nel corso dei giudizi pendenti.
Interesse ad agire: la dimostrazione si può dare nel corso dei giudizi pendenti
Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile an