Avviso di accertamento su IRES, IRAP e IVA per operazioni inesistenti: i fatti di causa
La Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto parzialmente l’appello proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA.
Come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese, concernenti operazioni fittizie, operazioni soggettivamente inesistenti, costi ritenuti indeducibili e/o IVA ritenuta indetraibile.
La CTR, in accoglimento dell’appello evidenziava che:
- per quanto concerne i costi, gli stessi, sebbene derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, erano deducibili, non essendo sufficiente «il coinvolgimento – anche consapevole – dell’acquirente» per escluderne la deducibilità, anche in ragione della assenza di rilevanza penale della condotta;
- con riferimento, invece, all’IVA, doveva ritenersi l’insussistenza della buona fede e, pertanto, l’imposta doveva ritenersi indetraibile.
Avverso la sentenza della CTR la società proponeva ricorso per cassazione.
Le ragioni della decisione
Nel caso di specie, il vero e proprio fatto oggetto di discussione tra le parti è la sussistenza o meno della buona fede della società.
Su tale punto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, è stato affermato che:
«in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga