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La LIPE del quarto trimestre: esoneri ed esclusioni
Ad eccezione dei soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, come ad esempio i soggetti che effettuano solo operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (a condizione che nel corso dell’anno non siano state effettuate operazioni che hanno determinato il venire meno della condizione di esonero), tutti gli altri soggetti IVA sono tenuti ad assolvere tale adempimento.
Un altro caso di soggetti esonerati riguarda quelli che nel corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato nessun tipo di operazione, né attiva né passiva, e che per questo non devono compilare il quadro VP del modello.
Occorre comunque inviare la comunicazione anche in assenza di operazioni se invece è presente un credito da riportare relativo al trimestre precedente.
Si ricorda che con il provvedimento n. 62214/2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per la comunicazione dei dati, mentre le istruzioni e le specifiche tecniche sono state recentemente riviste lo scorso 31.08.2022 dove, tra le altre cose, si è dovuto considerare il nuovo termine stabilito (30 settembre) per inviare la comunicazione delle liquidazioni relative al secondo trimestre di ogni anno (art. 3 comma 1 del DL 73/2022, conv. L. 122/2022).
La compilazione alternativa della dichiarazione IVA
Nel caso in cui si decida di non trasmettere i dati tramite la LIPE, è possibile in alternativa compilare il quadro VP della dichiarazione IVA riferita a tale annualità.
Tuttavia, in questo caso occorrerà presentare la dichiarazione IVA sempre entro il 28.2.2023 e non entro il 2.5.2023.
Come stabilito dall’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010, i termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche restano gli stessi.
Tramite il provvedimento n. 25934/2023 con il quale sono state definite le specifiche tecniche del modello IVA 2023, è stato chiarito che non è possibile compilare il quadro VP solo nel caso in cui la dichiarazione viene inviata dopo il 12.03.2023.
Tuttavia, questa data sembra essere un mero refuso che deriva dal mancato aggiornamento delle specifiche tecniche relative al periodo d’imposta 2019, in quanto per quest’annualità, la scadenza era fissata al 02.03.2020.
Rispetto al quadro da compilare per la comunicazione delle liquidazioni, il quadro VP che va compilato all’interno della dichiarazione annuale IVA si differenzia per alcuni cambiamenti nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)” e “Operazioni straordinarie” e l’assenza del rigo VP12 “Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali” utilizzabile dai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, in quanto questo rigo per il quarto trimestre non si deve compilare.
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A cura di Alberto De Stefani
Giovedì 23 febbraio 2023
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...
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