Le novità della Dichiarazione IVA 2023 e l’utilizzo del credito 2022

di Devis Nucibella

Pubblicato il 10 febbraio 2023

L'Agenzia entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA 2023, da utilizzare per l’anno d’imposta 2022. La dichiarazione IVA va presentata dal 1/02/2023 al 2/05/2023.
La principale novità riguarda l'inserimento del nuovo quadro CS, con i dati e gli elementi che interessano i soggetti passivi tenuti al contributo straordinario contro il caro bollette.

Modello di Dichiarazione Iva 2023 periodo 2022

novità dichiarazione iva 2023Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2022.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al modello ordinario nei casi specificatamente previsti, il modello IVA BASE/2023.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed è costituito da:

  • il frontespizio composto di due facciate;
     
  • un modulo, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

I quadri VB – VN – VP – VQ – VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive).

La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell’agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

 

Argomenti trattati:

 

***

La presentazione

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate:

  • entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
     
  • con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

  • direttamente dal dichiarante;
     
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
     
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
     
  • o tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

 

Presentazione diretta da parte del dichiarante

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

Presentazione tramite un intermediario abilitato

Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

 

Le novità

Le novità più importanti riguardano il:

  • quadro VO
    nel rigo VO35 è inserita la casella riferita alla “Revoca” del regime speciale per le attività agricole che esercitano anche attività enoturistica;
  • l’in