L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la definizione agevolata delle controversie tributarie contenuta nella legge di Bilancio 2023 in cui è parte la stessa Agenzia: il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.
Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente presenta una distinta domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023.
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2023, è stato approvato il modello per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione agevolata, disciplinata nei commi da 186 a 205, dell’articolo 1, della legge 197/2022, legge di Bilancio 2023, consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Resta ferma, in alternativa alla definizione prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’articolo 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Con uno o più provvedimenti del Direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202 (provvedimento oggetto del presente commento).
Per l’individuazione delle liti definibili occorre tener conto della natura tributaria della materia del contendere e del soggetto parte pubblica in giudizio.
L’individuazione delle liti definibili in base alla natura tributaria della controversia
Sotto questo primo profilo, occorre far riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l’oggetto della giurisdizione tributaria e, quindi, possono essere definite le liti pendenti, anche a seguito di rinvio, presso le Corti di giustizia tributaria, di primo e secondo grado, comprese quelle di Trento e Bolzano, e presso la Corte di cassazione, purché concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria.
Il comma 186, dell’articolo 1, non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di acc