Definitività dell’atto di riscossione e cambiamento del regime di prescrizione del tributo

di Isabella Buscema

Pubblicato il 21 febbraio 2023

Per le cartelle regolarmente notificate, e non impugnate in sede giudiziale, dalla loro definitività consegue che il termine di prescrizione si converte in quello decennale proprio degli atti passati in giudicato?
L’eccezione di prescrizione delle pretese impositive comporta l’applicazione della disciplina correlata alla prescrizione del giudicato?
La cartella non opposta, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario formata unilateralmente dallo stesso ente, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato?
La prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento è quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l’interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione?

Definitività dell'atto di riscossione: il principio

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 codice civile.

Ciò si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.

 

Il caso di Cassazione

Il giudice del gravame ha rigettato l’appello di un contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva ritenuto non meritevole di accoglimento l’impugnazione di avvisi di intimazione emessi in relazione a presupposte cartelle di pagamento.

In particolare, esso ha appurato che risultando le cartelle regolarmente notificate, e non impugnate in sede giudiziale, dalla loro definitività conseguiva che il termine di prescrizione si “convertiva”