Analisi di alcune importanti incongruenze in tema di assegnazione di beni ai soci fra il testo normativo e la prassi storica del Fisco.
Proponiamo alcuni esempi di calcolo delle imposte in base alla prassi storica sull’assegnazione beni ai soci, ai fini della valutazione della convenienza.
L’assegnazione agevolata di beni ai soci
Il provvedimento che ripropone l’assegnazione agevolata dei beni immobili ricalca la precedente edizione prevista dall’art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, già commentata dalla circolare n 26/E del 1° giugno 2016, disponendo in modo circostanziato le specifiche dinamiche impositive alla base dell’agevolazione fiscale.
Testualmente il comma 103 della Legge di bilancio 2023, con piena ricopiatura del precedente comma dispone:
“Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e dei commi da 5 a 8 dell’art 47 TUIR.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”.
La disposizione sopra rappresentata nella sua inequivoca stesura letterale raccorda l’aumento della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva in conto alle sole quote possedute dai soci delle società trasformate, mentre l’unica conseguenza fiscale legislativamente prevista per l’assegnazione degli immobili ai soci è unicamente costituita dalla riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle loro quote.
Assegnazione beni ai soci e TUIR: riflessi fiscali
L’interdizione normativa del 1° comma e dei commi da 5 a 8 dell’art. 47, Tuir, sterilizza nella sostanza la disciplina analitica del regime fiscale degli utili da partecipazione dell’art. 47, lasciando sprovvista la fattispecie dell’assegnazione agevolata dell’immobile al socio di qualsiasi prescrizione legislativa sostanziale relativa all’ordinaria base imponibile dei dividendi.
Senza distingui in ordine alla tipologia delle riserve utilizzate nello storno ragionieristico dell’immobile dall’attivo del bilancio (indipendentemente, quindi, che si tratti di riserve di reddito o di capitale) l’unico effetto fiscale previsto in connessione causale con l’assegnazione è la nettizzazione algebrica del valore normale dell’immobile con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
Il parere del Fisco nel 2016
Prima dell’indagine della coerenza a sistema di tale modulo legislativo appare utile rappresentare le esemplificazioni esposte dall’Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, in quanto palesemente antitetiche alla portata legislativa delle conseguenze impositive perseguite dal legislatore nei confronti del socio assegnatario dell’immobile.
Per un più preciso scrutinio dell’indirizzo interpretativo già espresso dall’Amministrazione Finanziaria nel citato scritto di prassi, appare utile riportare i passaggi salienti in esso rinvenibili e causalmente raccordati con lo specifico tema giuridico in esame:
“Si ricorda che, per il socio di una società di capitali il trattamento fiscale delle attribuzioni di somme e delle somme è rinvenibile nell’art 47 del Tuir, norma di carattere sostanziale rubricata “Utili da partecipazioni