Assegnazione beni ai soci: profili fiscali

di Giancarlo Modolo Annamaria Bettagno Luca Bianchi

Pubblicato il 21 febbraio 2023

Torniamo sull'assegnazione dei beni ai soci riaperta dalla Legge di bilancio per il 2023: in questo articolo vediamo le principali problematiche fiscali, fra cui la differenza in caso di assegnazione a socio di società di capitali o di società di persone.

Individuazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in sede di assegnazione dei beni

assegnazione beni sociPer le società assegnanti, i benefici sono costituiti:

  • da un’imposta sostitutiva dell’8% (10,50%, come già precisato, per le società di comodo con due annualità su tre del periodo 2013-2015) sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o della cessione dei beni ai soci;
     
  • dalla possibilità di individuare tali plusvalenze assumendo, in luogo del valore normale degli immobili, il corrispondente valore catastale;
     
  • da un’imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate a seguito dell’assegnazione nella misura pari al 13%;

tenendo in considerazione che se il valore normale o quello catastale dei beni assegnati risulta di entità inferiore al costo fiscalmente riconosciuto:

  • la base imponibile, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, sarà pari a “zero”;

con la conseguenza che:

  • la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa;
  • l’eventuale minusvalenza non potrà essere dedotta ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

In pratica, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si si rende dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8%, o, come detto, del 10,50% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, tenendo presente, come verrà successivamente posto in rilievo, che per i beni la cui assegnazione è soggetta a Iva, l’imposta si rende operativa nei modi ordinari sul valore normale dei beni con l’aliquota propria dei medesimi.

Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, fermo restando per tutti i beni assegnabili il riferimento al costo fiscalmente riconosciuto, tenendo presente che il disposto normativo (fig. 1) stabilisce, con riferimento ai beni immobili, che, su richiesta della società, il valore normale, in alternativa a quello di cui all’art. 9 del Tuir, può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale prevede la valutazione automatica, secondo cui non devono essere sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore:

  • per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto;

e:

  • per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

In definitiva, i coefficienti da applicare alle rendite, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

 

Tipologia del bene
Coefficiente operativo

Beni immobili – categorie catastali: C/1 ed E

42,84

Beni immobili – categorie catastali: A/10 e D

63,00

Beni immobili – categoria catastale: B

176,40

Beni immobili – prima casa

115,50