Torniamo sul caso delle sanzioni che sarebbero riferibili solamente alla persona giuridica in caso di violazioni tributarie: secondo l’Agenzia delle entrate sarebbero legittimi gli atti di irrogazione delle sanzioni alle persone fisiche che agiscono come consulenti esterni di enti dotati di personalità giuridica.
Il sistema sanzionatorio amministrativo (riformato nel 1997) si fondava, secondo una chiara ispirazione al diritto penale, su principi di personalità, di colpevolezza e di imputabilità e, pertanto, la sanzione veniva applicata alla persona fisica che aveva agito commettendo l’illecito.
Questo criterio veniva superato grazie all’art. 7 del D.L. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 326/2003), finalizzato ad indirizzare ovvero a comminare la sanzione, in caso di violazioni tributarie, esclusivamente alla persona giuridica.
Secondo tale concezione, ai fini della irrogazione della sanzione, non rileva più chi ha agito ma chi dalla condotta illecita ha tratto vantaggio, cioè la persona giuridica il cui patrimonio si è arricchito o non depauperato in conseguenza della condotta evasiva.
Il quadro normativo dettato nel 2003 ha creato però più di una difficoltà applicativa (e da qui vari contenziosi in materia) poiché la responsabilità del professionista nella commissione di illeciti di natura tributaria può essere comunque configurata sotto tre profili e sempre nell’ambito del D.Lgs. n.74/2000:
- responsabilità diretta ed esclusiva (artt. 2, 5, e 11);
- responsabilità in qualità di esecutore materiale (art. 10);
- responsabilità in concorso con altri (art. 9).
Sanzioni irrogabili alla persona giuridica e non al consulente: il pensiero della Agenzia delle Entrate
All’interno di tale quadro, l’Agenzia delle entrate spesso elabora la tesi secondo cui sarebbero legittimi gli atti di irrogazione delle sanzioni alle persone fisiche che agiscono come consulenti esterni di enti dotati di personalità giuridica.
Alla base di tale teor