E’ consentito, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La Legge di Bilancio del 2023, veicolata nella legge 197/2022, all’articolo 1, commi da 174 a 178, prevede la possibilità di avvalersi di una tipologia di ravvedimento c.d. speciale con sanzioni ancor più ridotte rispetto a quelle previste per il ravvedimento ordinario.
La regolarizzazione potrà essere effettuata versando spontaneamente la sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale.
Il ravvedimento operoso speciale
La disposizione: i tributi regolarizzabili
Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con i commi 153-165 e 166-173, rispettivamente concernenti:
- la definizione agevolata degli avvisi bonari e
- la regolarizzazione delle irregolarità formali.
Per effetto del comma 174, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, possono essere regolarizzate le violazioni, diverse da quelle menzionate, che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento:
- dell’imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
ATTENZIONE: durante la conversione in legge del disegno di legge di Bilancio 2023 è stato specificato che gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle so |