La Legge di bilancio 2023 al fine di incentivare il mercato immobiliare ripropone delle agevolazioni già conosciute nell’ordinamento tributario italiano: proroga al 2023 delle agevolazioni prima casa per under 36 e riproposizione della detrazione al 50% dell’Iva delle abitazioni ad alta efficienza energetica.
Proroga agevolazioni prima casa under 36 e detrazione 50% per Iva abitazioni ad alta efficienza energetica – Argomenti trattati:
- Proroga al 2023 delle agevolazioni prima casa under 36
- Requisiti soggettivi
- Requisiti oggettivi: prima casa
- Requisiti prima casa e tipologie di atto
- Esenzione da imposta di registro e ipocatastale; credito d’imposta e modalità di esposizione nella dichiarazione dei redditi
- Ipotesi di co-acquisto
- Pertinenze
- Altre agevolazioni prorogate dalla legge di bilancio per acquisto prima casa under 36
- Detrazione Iva acquisto abitazioni alta efficienza energetica
- Iva sull’acquisto di abitazioni
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Proroga al 2023 delle agevolazioni prima casa under 36
Con l’art. 64 del D.L.73/2021 (“Sostegni-bis”) era stato introdotto, per gli acquirenti di età inferiore ai 36 anni e un ISEE non superiore a €. 40.000 annui, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione) riferiti alla “prima casa”.
Nel caso di compravendita assoggettata ad Iva l’acquirente under 36 beneficia di un credito d’imposta pari all’Iva versata in relazione all’acquisto, oltre alla esenzione dalle imposte di registro/ipo-catastali.
Proroga legge di bilancio 2023Con le proroghe succedutesi nel tempo (da ultimo la legge di bilancio 2023) le disposizioni si applicano agli atti di trasferimento e di finanziamento stipulati:
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Requisiti soggettivi
Le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) trovano applicazione, ai sensi del comma 6, a favore di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un valore Isee inferiore ai 40.000 € annui.
Limite di età
Con riferimento al primo requisito, il legislatore introduce un elemento di carattere anagrafico, limitando l’applicazione dell’agevolazione ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età.
Isee non superiore a 40.000
Il secondo requisito circoscrive l’ambito di applicazione dell’agevolazione a un valore di carattere strettamente economico, riferito alle risultanze dell’ISEE della parte acquirente, il cui valore non deve superare i 40.000 euro annui.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E/2021 richiamando le disposizioni in materia di ISEE, ha chiarito che:
- il requisito ISEE deve essere riscontrato alla data di stipula del rogito.
Non è possibile ottenere un ISEE con validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in data successiva a quella dell’atto (ad esempio, una richiesta effettuata a marzo 2023 a fronte di un atto stipulato a gennaio 2023).
Il soggetto deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento deve essere richiesto in un momento antecedente alla stipula dello stesso, tramite la presentazione della DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto;
- il soggetto, al momento della stipula, deve dichiarare nell’atto:
- di avere un ISEE non superiore a € 40.000;
- di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.
A tal fine nell’atto va indicato il numero di protocollo:
- di avere un ISEE non superiore a € 40.000;
- l’ISEE a cui far riferimento è quello o