In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato dall’omessa istituzione o dall’irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, l’Amministrazione finanziaria può fare riferimento al margine di ricarico (cd. mark up) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest’ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito.
Accertamento induttivo basato su mark up comparabile: il caso di Cassazione
Una S.r.l. ricorre in Cassazione contro l’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che — in una controversia concernente l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento che recuperano a tassazione Ires, Irap, Iva, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, maggiori redditi non dichiarati, ricostruiti con metodo induttivo sulla base del cd. mark up medio di società operanti nel medesimo settore merceologico — in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como, che, invece, aveva accolto i ricorsi (riuniti) della società.
Per la C.T.R., l’accertamento induttivo del reddito della contribuente era giustificato dall’omessa istituzione delle scritture di magazzino (art. 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), mentre la società, tenuta a fornire la prova contraria rispetto agli elementi (risultanti anche da presunzioni semplici) addotti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa erariale, «anziché produrr