La legge di bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene numerose disposizioni in tema di lavoro, di pensioni, di ammortizzatori sociale e di previdenza sociale.
Diamo conto delle principali disposizioni seguendo l’ordine dei commi riportati nella legge.
Lavoro e Previdenza: le novità nella Legge di bilancio 2023
- Contributi a carico dei lavoratori (comma 281)
- Pensione a quota 103 (comma 283)
- Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori (comma 286)
- Proroga dell’APE sociale (comme 288)
- Opzione donna (comma 292)
- Assunzioni agevolate per i percettori di reddito di cittadinanza (commi 294-296)
- Assunzioni di giovani under 36 (comma 297)
- Assunzione agevolata di donne svantaggiate (comma 298)
- Lavoro agile (commi 306-307)
- Rivalutazione delle pensioni (comma 309-310)
- Reddito di cittadinanza (Rdc) (comma 313-320)
- Proroga di CIGS e mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa (comma 325)
- Proroga della CIGS per le imprese in crisi (comma 329)
- Prestazioni occasionali (comma 342-354)
- Assegno unico e universale (comma 357-358)
- Congedo parentale (comma 359)
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Contributi a carico dei lavoratori (comma 281)
L’articolo 1, comma 121, legge 30.12.2021, n. 234 ha previsto, per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore dello 0,8%, incrementato dell’1,2% (per un totale del 2%) per i periodi di paga compresi dall’1.7.2022 al 31.12.2022 dall’articolo 20, DL 9.8.2022 n. 115 (si vedano circolare Inps 22.3.2022, n. 43 e messaggi Inps 26.9.2022 n. 3499 e 7.11.2022 n. 4009).
La legge di bilancio 2023 riconosce detto esonero della quota IVS a carico del lavoratore anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:
- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione dei rapporti di lavoro domesticomma
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Pensione a quota 103 (comma 283)
Con l’introduzione del nuovo art. 14.1 al DL 4/2019 viene riconosciuto, in via sperimentale per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato, denominato “pensione anticipata flessibile”, per coloro che possiedono congiuntamente un’età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di contributi28.
Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.
I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall’1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall’1.8.2023.
Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell’1.8.2023.
Per i dipendenti pubblici si richiede sempre la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla Pubblica Amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.
Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023.
Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS (ad esclusione, quindi, delle Casse di previdenza professionali).
Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente; inoltre, esso non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori (comma 286)
Si introduce un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidon