Definizioni agevolate a rischio senza i provvedimenti attuativi?

La definizione agevolata del contenzioso tributario e dei rapporti in fase di precontenzioso prevista dalla Legge di bilancio è partita già con tanti dubbi: come si devono comportare i contribuenti che hanno scadenze di pagamento a breve per atti soggetti a definizione agevolata in attesa dei provvedimenti attuativi della norma?

definizione agevolata provvedimenti attuativiContribuenti “in bilico” per avvisi bonari, accertamenti e adesioni in scadenza nei prossimi giorni in concomitanza con le definizioni agevolate previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Come noto, la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede una serie di misure tendenti ad agevolare la definizione dei rapporti con il fisco sia in sede pre-contenziosa che successiva.

L’efficacia di taluni di essi è però demandata a provvedimenti, di prassi o attuativi, di cui, al momento, non vi è traccia.

Ci si riferisce, ad esempio, alla regolarizzazione dei cosiddetti “avvisi bonari (art. 1, comma 153, già art. 38 del Disegno di Legge di Bilancio), ovvero alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art.1, comma 179 e seguenti, già art. 41 del Ddl di bilancio).

La definzione agevolata degli avvisi bonari

Se, quanto alla definizione degli avvisi bonari, il problema è rappresentato dall’esatta quantificazione della sanzione ridotta al 3 per cento da corrispondere nei termini, al fine di non rischiare di andare in contro all’irrogazione della sanzione piena, un problema ancora maggiore si pone per la chiusura agevolata di accertamenti e adesioni.

Quest’ultima misura prevede, infatti, la possibilità di definire con il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo anziché secondo l’ordinaria riduzione ad un terzo.

La procedura, con esclusione degli atti di contestazione, è utilizzabile, come detto, per i processi verbali di constatazione, gli atti di recupero, gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, nonché per quelli notificati entro il 31 marzo 2023.

La definizione è applicabile anche con riferimento agli inviti al contraddittorio di cui all’art.5-ter del D.Lgs. 218/97.

Le problematiche in caso di adesione

Con riferimento alle adesioni, laddove l’ufficio riconoscesse un abbattimento del carico impositivo, il contribuente potrebbe usufruire di un’ulteriore, cospicua, riduzione del carico sanzionatorio dato dal pagamento a un diciottesimo.

Se, per quanto riguarda gli atti notificati entro gli ultimi giorni del 2022 o alle adesioni ancora non sottoscritte, non si pongono particolari problemi, viceversa, la situazione diventa più critica se l’atto impugnabile è stato notificato in precedenza oppure si è in pendenza del termine di venti giorni per il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al fine di perfezionare l’accordo con il fisco.

La norma (art.1, co. 184) prevede infatti l’emanazione di uno o più provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con i quali fissare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della definizione.

Provvedimenti la cui mancanza impedisce l’applicazione pratica della definizione da parte degli uffici.

Si auspica, di conseguenza, l’emanazione in brevissimo termine dei menzionati provvedimenti, così come avvenuto in occasione dell’analoga misura prevista dal D.L. 119/2018.

Come comportarsi per la definizione agevolata in attesa dei provvedimenti attuativi?

In mancanza, è consigliabile procedere con il pagamento rateale degli importi dovuti, secondo le ordinarie regole, tanto per quanto riguarda gli avvisi bonari che per accertamenti e adesioni, al fine di evitare il rischio di incorrere in pericolose decadenze.

Ciò, tuttavia, con l’avvertenza che, una volta acquisite le regole applicative, gli uffici provvedano al ricalcolo del dovuto (un diciottesimo), scomputando gli ammontari delle sanzioni già versate dalla nuova cifra ricalcolata.

Per ultimo, appare consigliabile, in via prudenziale, che il contribuente manifesti tempestivamente all’ufficio la volontà di usufruire della definizione.

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A cura di Riccardo Giorgetti ed Emanuele Mugnaini

Martedì 10 Gennaio 2022