Torniamo sul complesso “condono” relativo al Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: slitta al 30 novembre 2023 il termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, per poter procedere al riversamento spontaneo.
Proponiamo un ripasso della procedura di sanatoria dopo gli ultimi interventi della Legge di Bilancio.
Se il testo originario dell’art. 38 del D.L. 144/2022 aveva disposto il solo slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, per poter procedere al riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, conv. con modif. dalla L. n. 9 del 21 febbraio 2014, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in sede di conversione in L. n. 175/2022, sono state apportate modifiche all’art.23, comma 2, del D.L. n. 73/2022, conv. con modificazioni, dalla L. n.122/2022, in ordine alla certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo.
Da ultimo, la Legge di bilancio 2023 – commi 271 e 272, dell’art. 1, della L. n. 197/2022 – ha differito al 30 novembre 2023, il termine di accesso alla definizione e in ordine alle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti, ha precisato che possono essere richieste se le violazioni non sono già state constatate con Pvc.
Verifichiamo, quindi, il nuovo quadro normativo e le regole dettate[1], così da consentire ai Lettori interessati una scelta consapevole.
Argomenti trattati:
- Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: le regole normative
- La procedura
- Casi di esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo
- Il modello approvato
- Modalità di presentazione del modello
- Termine di presentazione del modello: istanza originaria e istanza sostitutiva
- Modalità di pagamento
- La rateizzazione
- La risoluzione n.34/E/2022
- Il perfezionamento della procedura: gli effetti
- La certificazione
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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: le regole normative
L’art. 5, comma 7, del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 consente – ai soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – di effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
La procedura di riversamento spontaneo è riservata, quindi, ai soggetti che nei periodi d’imposta sopra indicati – e quindi, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
Annualità interessate |
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 |
Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1 -bis dell’art.3 del citato D.L.n. 145 del 2013[2], in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art.1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[3].
La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotes