Con il presente contributo si esamina la normativa generale in materia, oggi in vigore, al fine di consentire all'azienda una corretta gestione del rapporto di lavoro.
Apprendistato professionalizzante: focus aspetti principali
Scopo del contratto di apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante (noto anche come di II livello), è quello più comunemente applicato tra le diverse tipologie di apprendistato disciplinate dagli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Come dispone l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Nota: da una parte vi è l'interesse del lavoratore all’acquisizione di competenze e f al conseguimento di una qualifica; dall'altra invece vi è la possibilità di poter utilizzare specifiche agevolazioni di tipo retributivo e contributivo.
Il cardine del contratto è comunque l'apprendimento da parte del lavoratore e il mancato rispetto della formazione determina il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% (Ministero del Lavoro - circolare 5/2013).
Datori di lavoro interessati
Sono interessati all'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante con “Giovani di età compresa fra i 18 anni (17 in caso di un titolo professionale conseguito) e 29 anni e 364 giorni”, tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore (sia pubblico che privato).
Nota: si rammenta che l’età minima è fissata al compimento del 18° anno di età, che scende a 17 per i soggetti che già possiedono una qualifica professionale, conseguita ai sensi d