Agevolazioni per l’export: esportatore autorizzato e registrato

Crescere e migliorare nell’export con una forte consapevolezza dei vantaggi previsti dagli Accordi di libero scambio, rafforzare la competitività internazionale e ridurre gli adempimenti e i tempi burocratici.
Per le imprese italiane e per i professionisti che le assistono è indispensabile saper usufruire dei vantaggi riconosciuti all’esportatore autorizzato.
Determinare correttamente l’origine doganale dei prodotti e poter utilizzare le esenzioni e le riduzioni daziarie previste dai numerosi Accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea rappresenta, infatti, un tema di grande interesse per gli operatori.

Conoscere e saper applicare le esenzioni o riduzioni dei dazi all’importazione previsti dai numerosi Accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea consente di aumentare la competitività dell’azienda sui mercati esteri.

 

I Free trade agreements (FTA)

agevolazioni exportNegli ultimi anni, l’Unione europea ha concluso numerosi Free trade agreements (FTA), trattati commerciali internazionali, istitutivi di unioni doganali o aree di libero scambio, con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’export delle imprese europee.

Grazie all’azzeramento o alla riduzione dei dazi doganali all’importazione nei confronti dei prodotti originari dei Paesi partner, tali Accordi rappresentando un importante strumento di crescita per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Secondo i dati della Commissione europea (aggiornati al 2021), nell’Unione europea sono in vigore 42 Accordi di libero scambio con più di 70 Paesi extra-UE.

Oltre all’unione doganale con Andorra, Monaco, San Marino e Turchia e lo Spazio economico europeo con Norvegia, Islanda, Liechtenstein, l’Unione europea ha infatti concluso numerosi Accordi di libero scambio, suddivisi in trattati di vecchia e di nuova generazione.

Tra i più recenti Accordi di nuova generazione, si segnalano quelli con Singapore, Corea del sud, Canada, Giappone, Vietnam e Regno Unito.

Tali Accordi non disciplinano soltanto gli aspetti di natura tariffaria, ma definiscono anche numerosi altri ambiti di interesse per le imprese, armonizzando le c.d. “non tariff barriers”.

I nuovi modelli di Accordi internazionali disciplinano anche una serie di elementi al di fuori dell’ambito strettamente doganale, come la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti, nonché gli standard ambientali e sociali.

Un’altra importante differenza rispetto agli Accordi tradizionali è rappresentata dalla semplificazione della prova di origine preferenziale del prodotto.

Se i Trattati più risalenti richiedono un certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali, nei nuovi Accordi compare la figura dell’esportatore autorizzato o dell’esportatore registrato Rex.

 

Prova dell’origine preferenziale semplificata grazie all’esportatore autorizzato e registrato

Per beneficiare delle agevolazioni daziarie previste negli Accordi di libero scambio conclusi dall’UE, è necessario provare l’origine preferenziale delle merci.

Nei tradizionali Trattati di libero scambio, la prova dell’origine è fornita attraverso un documento cartaceo, rilasciato, su richiesta dell’esportatore, dalle autorità doganali del Paese di origine.

Nei più recenti Accordi di ultima generazione, si è optato, invece, per il superamento del certificato di esportazione, grazie a una serie di semplificazioni a favore delle imprese, come il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato e l’iscrizione al sistema Rex, che consentono l’autocertificazione dell’origine preferenziale da parte dell’esportatore qualificato.

Sia l’esportatore autorizzato che l’esportatore registrato possono autodichiarare l’origine preferenziale del prodotto direttamente nella fattura di vendita o in un altro documento che identifica la merce, con un significativo snellimento delle procedure rispetto alla tradizionale certificazione da parte della Dogana.

Vi sono, tuttavia, alcune differenze rilevanti tra esportatore autorizzato ed esportatore registrato.

Lo status di esportatore autorizzato si ottiene, infatti, a seguito di una preventiva autorizzazione, rilasciata dopo uno specifico audit da parte dell’autorità doganale, che fornisce all’operatore uno specifico codice identificativo.

L’esportatore registrato, invece, può registrarsi autonomamente alla banca dati Rex, un database unionale che consente agli esportatori abilitati di autocertificare l’origine preferenziale delle merci negli scambi con numerosi Paesi extra-UE.

 

Quali Accordi prevedono l’esportatore autorizzato o registrato?

La figura dell’esportatore autorizzato è prevista in via esclusiva soltanto dall’Accordo tra UE e Corea del sud.

Gli altri Accordi di libero scambio si incentrano, invece, sull’attestazione di origine fornita dall’esportatore registrato al sistema Rex.

In particolare, il sistema Rex, istituito dalla Commissione UE nel 2017, oltre a essere utilizzato nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate e negli scambi con i Paesi d’oltremare (PTOM), è previsto anche dai più recenti Accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea con Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito, i Paesi dell’Africa orientale e meridionale (ESA), Ghana, Costa d’Avorio e ora anche con Singapore.

Recentemente, infatti, il Comitato doganale dell’Accordo tra l’Unione europea e Singapore, ha sostituito la prova di origine dell’“esportatore autorizzato” con quella dell’“esportatore registrato” (decisione 1/2022).

Dal 1° gennaio 2023, pertanto, per le esportazioni verso Singapore è necessario utilizzare il sistema Rex per poter dichiarare l’origine preferenziale e beneficiare del dazio zero.

È stato previsto, tuttavia, un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2023, per consentire un passaggio graduale al nuovo sistema.

Nei primi tre mesi del 2023, pertanto, le Autorità doganali di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine fornite da parte degli esportatori autorizzati UE.

 

Il sistema REX è utilizzato anche per l’export verso l’UE

Diversi Paesi hanno scelto di adottare il REX anche per le esportazioni verso l’Unione europea.

È il caso, per esempio, di Costa d’Avorio, Zimbabwe e Madagascar, il quale ha reso obbligatorio il Rex proprio dal 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle dogane ha reso noto che anche per le importazioni da Singapore, dal 1° gennaio 2023 la dichiarazione di origine dovrà essere fornita da un esportatore registrato (avviso del 2 gennaio 2023).

Come precisato dall’Agenzia, infine, occorre ricordare che da gennaio non è più possibile allegare un certificato di origine (c.d. Form A) alle dichiarazioni di importazione dai Paesi SPG, essendo ormai obbligatorio l’utilizzo del Rex.

 

A cura di Sara Armella

Mercoledì 25 gennaio 2023

 

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